Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14651/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati o non consentiti tutti i motivi proposti. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per furto aggravato di un ciclomotore. In cassazione la difesa ha articolato quattro motivi: 1) deduzione della mancanza di condizione di procedibilità, assumendo che la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato, perché presentata dalla madre della proprietaria del ciclomotore; 2) censura per violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, lamentando in sostanza una rivalutazione del materiale probatorio; 3) contestazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che il bene non fosse esposto a pubblica fede per la presenza di sistemi di controllo; 4) doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ritenuto dovuto dalla difesa. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, in materia di furto, la persona offesa e quindi il soggetto legittimato a querelare è anche il possessore del bene, inteso quale relazione di fatto con la res, anche senza titolo giuridico e anche se il possesso sia clandestino o illecito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di merito e consistito nella riproposizione di censure già respinte in appello, a fronte di una motivazione ritenuta logica e completa, fondata su riconoscimento tramite videosorveglianza, dichiarazioni della polizia giudiziaria e perquisizione locale. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede è esclusa solo da una sorveglianza continuativa, costante e concretamente efficace a impedire la sottrazione del bene, non da un mero controllo saltuario o dalla sola presenza di video-sorveglianza non idonea a interrompere immediatamente l’azione criminosa. Ha ritenuto il quarto motivo manifestamente infondato perché la valutazione sulle attenuanti generiche e sul bilanciamento è discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    L’aggravante della cosa esposta alla pubblica fede è esclusa solo quando il bene sia sottoposto a sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione; non basta un controllo saltuario o un sistema di videosorveglianza non idoneo a interrompere immediatamente l’azione criminosa.

  • art. 624 c.p.

    Il furto tutela non solo la proprietà ma anche il possesso quale relazione di fatto con la cosa; il possessore è persona offesa e può proporre querela.

  • art. 625 c.p.

    La contestazione riguardava una ipotesi di furto aggravato, confermata in sede di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza, illogicità o arbitrarietà della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto la legittimazione a proporre querela spetta non solo al proprietario, ma anche al possessore del bene, inteso come relazione di fatto con la cosa, anche in assenza di un titolo giuridico e persino se il possesso sia stato acquisito in modo clandestino o illecito.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del materiale probatorio o nella riproposizione di doglianze di fatto già disattese dai giudici di merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • L’aggravante della cosa esposta alla pubblica fede richiede l’assenza di una sorveglianza continua e concretamente efficace a impedire la sottrazione del bene; la sola presenza di videocamere o di controlli occasionali non esclude l’aggravante.
  • La valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul relativo bilanciamento rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e non frutto di arbitrio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.