Cassazione Penale, Ordinanza n. 06387/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, affermando che la condotta era stata correttamente qualificata come rapina impropria ai sensi dell'art. 628, comma secondo, c.p. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo di violazione di legge: sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato il fatto come rapina impropria. La doglianza mirava quindi a contestare la sussunzione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 628, comma secondo, c.p., assumendo che la violenza o minaccia non sarebbero state sufficientemente immediate rispetto alla sottrazione. Dalla ricostruzione dei fatti richiamata nell'ordinanza emerge che l'imputato avrebbe sottratto un marsupio contenente denaro e, dopo un inseguimento, avrebbe minacciato la persona offesa con un coltello durante una colluttazione successiva alla sottrazione, venendo poi rintracciato nascosto sotto un veicolo e ancora in possesso del denaro sottratto.
Norme richiamate
La rapina impropria è configurabile anche quando la violenza o minaccia seguano la sottrazione con un intervallo temporale non tale da interrompere l'unitarietà dell'azione, purché siano dirette a impedire alla persona offesa di recuperare la cosa sottratta o a garantire l'impunità dell'agente.
Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella rapina impropria non è richiesta una contestualità temporale assoluta tra sottrazione e violenza o minaccia: è sufficiente che gli atti violenti o intimidatori siano posti in essere in continuità funzionale con la sottrazione e prima della cessazione dell'azione unitaria.
- La violenza o minaccia può avvenire anche in luogo diverso da quello della sottrazione e nei confronti di persona diversa dal soggetto derubato, purché resti finalizzata a conservare il possesso della cosa o ad assicurare l'impunità.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova rivalutazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito quando la qualificazione giuridica discende coerentemente da tale accertamento.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo manifestamente infondato la qualificazione giuridica del fatto è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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