Cassazione Penale, Sentenza n. 35354/2026 del 05/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza di riesame, aveva confermato la misura degli arresti domiciliari applicata il 2 aprile 2026 all'indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a pubblico ufficiale. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 392-bis c.p. e vizio di motivazione per l'esclusione della causa di non punibilità, sostenendo che il Tribunale avesse motivato in modo apodittico e confuso la sproporzione della reazione con la sussistenza degli atti arbitrari. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 274, lett. c), e 275 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura: l'ordinanza non avrebbe individuato i reati della stessa specie che il ricorrente avrebbe potuto commettere né valutato l'adeguatezza di misure meno gravose. Il ricorso è stato trasmesso via PEC, anziché depositato tramite il portale telematico; il Pubblico Ministero ha chiesto che fosse dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare, senza esaminare i due motivi relativi alla causa di non punibilità e alle esigenze cautelari. Ha rilevato che, dal 10 aprile 2026, per il ricorso per cassazione in materia cautelare il deposito via PEC non è più consentito, salvo malfunzionamento del portale dei servizi telematici debitamente certificato oppure accertato e attestato secondo le modalità previste; nel caso concreto il ricorso era stato inviato via PEC e non risultava ricorrere una di tali eccezioni. In applicazione degli artt. 311, 582 e 111-bis c.p.p., il deposito doveva avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che confermava gli arresti domiciliari, resta ferma.
Norme richiamate
l'ordinario ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. va presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen. (comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen.).
Il ricorso per cassazione cautelare deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, rispettando le forme di deposito previste dall'art. 582 c.p.p.
L'art. 582 cod. proc. pen. stabilisce che, salvo che la legge disponga diversamente, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
In assenza di una deroga applicabile, l'impugnazione deve essere depositata secondo le modalità telematiche dell'art. 111-bis c.p.p. presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
L'art. 111-bis cod. proc. pen. dispone che, salvo quanto previsto dall'art. 175- bis cod. proc. pen., in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
Il deposito degli atti processuali, comprese le impugnazioni, deve avvenire esclusivamente per via telematica, salvo le deroghe previste dalla legge.
Nel periodo di malfunzionamento come sopra certificato, è possibile anche il deposito di atti, documenti e richieste in forma analogica e depositati con modalità non telematiche.
Il deposito non telematico è ammesso durante il malfunzionamento dei sistemi informatici nei casi e secondo le modalità previste dalla norma; il provvedimento precisa che il malfunzionamento può rilevare anche quando sia accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario secondo il comma 4.
art. 87, comma 5, d.lgs. n. 150/2022
Ai sensi dell'art. 87, comma 5, d. Igs. n. 150/2022, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. è stata posticipata a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 del citato art. 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati.
La disciplina transitoria ha differito l'applicazione del deposito telematico obbligatorio fino ai termini stabiliti in relazione alla pubblicazione del regolamento e agli uffici e atti da esso individuati.
art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
Peraltro, l'art. 87-bis, comma 1, d. Igs. n. 150/2022 stabilisce che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del medesimo decreto, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del predetto articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti, le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'art 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44.
La norma ha consentito in via transitoria il deposito con valore legale mediante PEC per gli atti non esclusi, nei termini e secondo le condizioni stabiliti dalla disciplina regolamentare.
art. 3, commi 3-ter e 9, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
l'art. 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 30 dicembre 2025 n. 206, stabilisce, al comma 3-ter, che sino al 31 marzo 2026, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d) - cioè il Tribunale ordinario -, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedura penale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche, e, dunque, anche mediante PEC ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3 del citato decreto ministeriale.
La deroga regolamentare consentiva il deposito non telematico, anche via PEC, nei procedimenti e per gli atti indicati, ma solo sino al 31 marzo 2026. Non copriva il ricorso in esame, depositato dopo la cessazione della deroga.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia cautelare va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo le modalità telematiche previste dagli artt. 582 e 111-bis c.p.p., salvo una deroga normativa o regolamentare temporalmente applicabile.
- Quando è cessata la deroga transitoria che consentiva il deposito via PEC, l'invio dell'impugnazione tramite PEC non equivale a un deposito rituale, salvo che ricorra un malfunzionamento del portale rilevante ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p. e debitamente certificato o accertato e attestato secondo le modalità previste.
- La violazione delle modalità di deposito prescritte rende inammissibile il ricorso e impedisce l'esame dei motivi di merito; all'inammissibilità conseguono le spese processuali e, nel caso deciso, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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