Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51649/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma di condanna per estorsione (art. 629 c.p., in concorso: artt. 81 e 110 c.p.), deducendo in sintesi: 1) mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione, in particolare l'assenza di una minaccia idonea a cagionare metus nella persona offesa e l'assenza di concreti effetti limitativi della libertà di scelta (contestazione della valutazione della portata della condotta e della sua qualificazione come estorsiva; eccezione di reato impossibile); 2) in subordine, richiesta di riqualificazione del fatto in violenza privata (art. 610 c.p.) o in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); 3) per il Longobucco, contestazione della propria responsabilità per assenza di prova del previo accordo e della consapevolezza a partecipare a condotta estorsiva (si sarebbe trattato di mera presenza/connivenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, conformemente al Tribunale, avesse ricostruito analiticamente il contesto probatorio e dimostrato la sussistenza dell'estorsione in relazione a modi, circostanze e caratteristiche della condotta, nonché l'elemento soggettivo. Ha escluso la rilevanza delle censure che miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma riferita al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'extorsione sulla base della ricostruzione fattuale (richiesta estorsiva, modalità e contesto che evidenziano costrizione/minaccia anche se la vittima non ha riferito minacce esplicite).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in quanto norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso tra i due imputati (art. 110 c.p.) sulla base degli elementi probatori che hanno indicato una partecipazione cooperativa all'azione estorsiva.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso nei reati; la Corte ha interpretato i fatti come indicativi di una condotta concorrente e coordinata tra i ricorrenti.

  • art. 49 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al profilo soggettivo; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto comunque ricostruito l'elemento psicologico pertinente (dolo) per l'estorsione.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata; i ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione del fatto su questo titolo, ma la Corte ha ritenuto che le modalità della condotta fossero invece compatibili con il reato di estorsione e non con una mera violenza privata.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; proposta in subordine dalla difesa come possibile riqualificazione, ma esclusa dalla Corte in favore della qualificazione per estorsione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e alla forma del ricorso; la Corte ha comunque ritenuto che i motivi fossero formulati in termini generici e mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione inammissibile i ricorsi che sostanzialmente chiedono una rivalutazione del merito o una diversa valutazione delle fonti probatorie senza confrontarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice del merito; occorre contestare specificamente le falle logiche della motivazione per essere ammessi.
  • La sussistenza del reato di estorsione può essere ritenuta anche quando la persona offesa non denuncia minacce esplicite, se la valutazione complessiva di modalità, circostanze e contesto dimostra costrizione, pericolo e una richiesta finalizzata a ottenere un profitto ingiusto.
  • La semplice presenza di un soggetto sul luogo di un incontro non è di per sé sufficiente a escludere la sua responsabilità penale qualora emergano elementi che dimostrino la sua partecipazione consapevole al progetto criminoso; tuttavia, per affermare il concorso, il giudice deve ricavare elementi probatori della conoscenza e del contributo alla fattispecie.
  • Le richieste difensive di riqualificazione del fatto (es. da estorsione a violenza privata o esercizio arbitrario delle ragioni) devono essere motivate e basate su fatti concreti che contrastino la ricostruzione del giudice; la mera prospettazione alternativa senza confutazione puntuale della motivazione è destinata a fallire in Cassazione.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale articolare motivi specifici che evidenzino errori di diritto o illogicità della motivazione; argomentazioni generiche o che propongono una diversa valutazione delle prove verranno dichiarate inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.