Cassazione Penale, Sentenza n. 51649/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma di condanna per estorsione (art. 629 c.p., in concorso: artt. 81 e 110 c.p.), deducendo in sintesi: 1) mancanza degli elementi costitutivi dell'estorsione, in particolare l'assenza di una minaccia idonea a cagionare metus nella persona offesa e l'assenza di concreti effetti limitativi della libertà di scelta (contestazione della valutazione della portata della condotta e della sua qualificazione come estorsiva; eccezione di reato impossibile); 2) in subordine, richiesta di riqualificazione del fatto in violenza privata (art. 610 c.p.) o in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); 3) per il Longobucco, contestazione della propria responsabilità per assenza di prova del previo accordo e della consapevolezza a partecipare a condotta estorsiva (si sarebbe trattato di mera presenza/connivenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e non consentiti. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, conformemente al Tribunale, avesse ricostruito analiticamente il contesto probatorio e dimostrato la sussistenza dell'estorsione in relazione a modi, circostanze e caratteristiche della condotta, nonché l'elemento soggettivo. Ha escluso la rilevanza delle censure che miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma riferita al reato di estorsione; la Corte ha ritenuto provati gli elementi oggettivi e soggettivi dell'extorsione sulla base della ricostruzione fattuale (richiesta estorsiva, modalità e contesto che evidenziano costrizione/minaccia anche se la vittima non ha riferito minacce esplicite).
Richiamato in quanto norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso tra i due imputati (art. 110 c.p.) sulla base degli elementi probatori che hanno indicato una partecipazione cooperativa all'azione estorsiva.
Norma sul concorso nei reati; la Corte ha interpretato i fatti come indicativi di una condotta concorrente e coordinata tra i ricorrenti.
Invocato dai ricorrenti in relazione al profilo soggettivo; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto comunque ricostruito l'elemento psicologico pertinente (dolo) per l'estorsione.
Norma sulla violenza privata; i ricorrenti hanno chiesto la riqualificazione del fatto su questo titolo, ma la Corte ha ritenuto che le modalità della condotta fossero invece compatibili con il reato di estorsione e non con una mera violenza privata.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; proposta in subordine dalla difesa come possibile riqualificazione, ma esclusa dalla Corte in favore della qualificazione per estorsione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione e alla forma del ricorso; la Corte ha comunque ritenuto che i motivi fossero formulati in termini generici e mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in Cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione inammissibile i ricorsi che sostanzialmente chiedono una rivalutazione del merito o una diversa valutazione delle fonti probatorie senza confrontarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice del merito; occorre contestare specificamente le falle logiche della motivazione per essere ammessi.
- La sussistenza del reato di estorsione può essere ritenuta anche quando la persona offesa non denuncia minacce esplicite, se la valutazione complessiva di modalità, circostanze e contesto dimostra costrizione, pericolo e una richiesta finalizzata a ottenere un profitto ingiusto.
- La semplice presenza di un soggetto sul luogo di un incontro non è di per sé sufficiente a escludere la sua responsabilità penale qualora emergano elementi che dimostrino la sua partecipazione consapevole al progetto criminoso; tuttavia, per affermare il concorso, il giudice deve ricavare elementi probatori della conoscenza e del contributo alla fattispecie.
- Le richieste difensive di riqualificazione del fatto (es. da estorsione a violenza privata o esercizio arbitrario delle ragioni) devono essere motivate e basate su fatti concreti che contrastino la ricostruzione del giudice; la mera prospettazione alternativa senza confutazione puntuale della motivazione è destinata a fallire in Cassazione.
- In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale articolare motivi specifici che evidenzino errori di diritto o illogicità della motivazione; argomentazioni generiche o che propongono una diversa valutazione delle prove verranno dichiarate inammissibili.
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