Cassazione Civile, Ordinanza n. 37584/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori avevano pignorato i crediti del loro debitore verso un istituto bancario. La banca terza pignorata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa dal giudice dell'esecuzione, coinvolgendo anche i procuratori distrattari dei creditori procedenti. Il tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile e improcedibile. In Cassazione la banca ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 153 c.p.c., sostenendo in sostanza che il mancato perfezionamento della notifica al debitore esecutato non dovesse condurre alla declaratoria di inammissibilità, anche perché il contraddittorio era poi stato instaurato nella fase di merito. La Corte ha però rilevato che il ricorso non rispettava i requisiti di specifica esposizione dei fatti e di localizzazione/trascrizione degli atti rilevanti ex art. 366 c.p.c., e ha comunque osservato che, in una opposizione agli atti esecutivi, la mancata tempestiva notificazione al litisconsorte necessario entro il termine perentorio assegnato non è sanata dalla successiva instaurazione del contraddittorio nella fase di merito, essendo necessaria la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio o la rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che il ricorso fosse carente sia nell'esposizione sommaria dei fatti sia nell'indicazione/localizzazione degli atti documentali rilevanti. Per completezza, ha anche reputato manifestamente infondato il motivo nel merito: l'opponente non aveva tempestivamente riattivato la notificazione al debitore esecutato dopo l'esito negativo, né aveva ottenuto una valida rimessione in termini; la violazione del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione impedisce la regolare instaurazione della fase sommaria dell'opposizione e comporta l'inammissibilità dell'opposizione. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi censura l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarlo e produrlo, localizzandolo nel fascicolo e trascrivendone o riassumendone il contenuto; la violazione di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile.
Nel giudizio di opposizione esecutiva il debitore esecutato è litisconsorte necessario e, se la notificazione non si perfeziona, il contraddittorio va integrato nel termine perentorio assegnato.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ne esclude, nel caso concreto, l'idoneità a superare la mancata tempestiva notificazione e l'assenza di tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio.
La censura di violazione di legge non salva il ricorso dai requisiti di contenuto-forma e, nel caso esaminato, il motivo è stato comunque ritenuto manifestamente infondato.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in diritto e quindi inammissibile anche sotto tale profilo.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio e per la gestione preliminare del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità o manifesta infondatezza.
Le parti hanno potuto depositare memorie in vista dell'adunanza camerale.
Il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione dell'opposizione non è sanato dalla successiva fase di merito; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità dell'opposizione nella fase sommaria.
È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva dichiarato di averne anticipato il pagamento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei limiti in cui sia effettivamente dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a rendere immediatamente comprensibile la controversia e il percorso processuale senza ricorrere agli atti di causa o alla sentenza impugnata.
- Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione, localizzazione e riproduzione del contenuto dei documenti nel ricorso; la mancanza di anche uno solo di tali adempimenti comporta inammissibilità.
- Nelle opposizioni esecutive la fase sommaria è necessaria e il termine perentorio assegnato dal giudice per la notificazione al litisconsorte necessario deve essere rispettato: se la notifica non va a buon fine, il notificante deve riattivare tempestivamente il procedimento, oppure ottenere una rimessione in termini, non potendo attendere la successiva udienza per chiedere un nuovo termine.
- La successiva instaurazione del contraddittorio nella fase di merito non sana la mancata o tardiva notificazione dell'opposizione nella fase sommaria, quando il termine fissato dal giudice dell'esecuzione abbia natura perentoria.
- La violazione del termine perentorio nella fase sommaria dell'opposizione esecutiva impedisce l'instaurazione regolare della fase a cognizione piena e determina l'inammissibilità dell'opposizione.
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