Cassazione Penale, Sentenza n. 36319/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, operata dal giudice di rinvio, delle confische disposte in relazione al capo E2 (intestazione fittizia e riciclaggio con trasferimenti di ingenti somme all'estero). Denunciano: (i) violazione dell'art. 517 c.p.p. per aver il giudice del rinvio ritenuto un "fatto" (la sussistenza di un gruppo criminale organizzato) diverso da quello oggetto di imputazione; (ii) violazione e errata interpretazione dell'art. 3 e 4 della legge n.146/2006 perché, a loro avviso, si è confuso il mero concorso di persone con la nozione di gruppo criminale organizzato richiesta per la qualificazione del reato come transnazionale e per la confisca ai sensi dell'art.11; (iii) difetto di motivazione, atteso che sentenze di merito avevano già escluso la sussistenza di un gruppo organizzato e l'aggravante speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittimo l'accertamento compiuto dal giudice del rinvio circa i requisiti per la confisca ex art.11 L.146/2006, confermando che il reato aveva effetti in più Stati e che risultava "coinvolto" un gruppo criminale organizzato. La Cassazione ha precisato che la nozione di gruppo criminale organizzato, ai fini dell'art.3 L.146/2006, può essere ricostruita a partire dal concorso di persone integrato da elementi aggiuntivi (stabilità dei rapporti, minimo livello di organizzazione, non occasionalità, finalità di profitto), distinto dalla fattispecie di associazione per delinquere e dall'aggravante speciale che richiede invece un contributo causalmente rilevante del gruppo. Pertanto le censure di nullità processuale e di difetto di motivazione sono state respinte e le confische confermate.
Norme richiamate
Richiamata nella censura di nullità: disciplina le garanzie del contraddittorio connesso all'oggetto della decisione; la Corte rileva che il giudice del rinvio ha giudicato solo la vicenda della confisca, mentre responsabilità e pene erano ormai definitive, per cui non si è violato il principio di correlazione tra imputazione e decisione.
artt. 516 e 522 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla disciplina delle nullità e del contraddittorio; la Corte osserva che la nullità per violazione di tali norme non sussiste nella fattispecie perché il rinvio era limitato alla confisca.
art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146
Prevede la confisca anche per equivalente del profitto dei reati transnazionali; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca avendo accertato i requisiti richiesti dall'art.3 (compreso il coinvolgimento del gruppo criminale organizzato).
art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146
Un reato ha natura transnazionale qualora sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sussista alternativamente una delle seguenti condizioni: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato
La Corte interpreta il requisito del "coinvolgimento" del gruppo criminale organizzato in senso meno rigoroso della nozione di associazione per delinquere: può essere soddisfatto dall'esistenza di un gruppo caratterizzato da concorso di persone più elementi (stabilità, minimo grado di organizzazione, non occasionalità, finalità di profitto), a prescindere dall'operare necessariamente all'estero.
art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146
La disposizione disciplina l'aggravante speciale che richiede il contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività in più Stati; la Corte distingue il requisito del "dare contributo" (più stringente) dal più ampio "coinvolgimento" richiesto dall'art.3 ai fini della transnazionalità.
Convenzione Onu del 15 novembre 2000, art. 2
un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi ... al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale
La Corte richiama la nozione internazionale come parametro interpretativo, sottolineando che tale nozione non è sovrapponibile alla fattispecie di associazione per delinquere nazionale e può aiutare a delimitare il concetto di gruppo criminale organizzato ai fini della L.146/2006.
Richiamato per la memoria difensiva depositata dall'imputato Toschi che aderisce ai ricorsi dei coimputati; norme procedurali relative alle memorie in Cassazione.
Citato in chiusura per esiti processuali: disciplina le spese e la statuizione sulle impugnazioni; qui collegato al rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- La confisca per equivalente prevista dalla L.146/2006 art.11 richiede il requisito del reato transnazionale ex art.3: oltre agli effetti in più Stati, occorre anche il "coinvolgimento" di un gruppo criminale organizzato, che può essere accertato senza coincidere con la fattispecie di associazione per delinquere.
- La nozione di "gruppo criminale organizzato" ai fini della legge sulla transnazionalità può essere soddisfatta dimostrando il concorso di persone integrato da elementi quali stabilità dei rapporti, minimo grado di organizzazione, non occasionalità e finalità di profitto; non è richiesto sempre un gruppo strutturato alla stregua dell'associazione per delinquere.
- L'accertamento della confisca in sede di giudizio di rinvio è consentito anche se responsabilità e pene sono divenute definitive: il giudice del rinvio deve verificare i requisiti di legge per la confisca, senza violare il giudicato sulle responsabilità non più impugnabili.
- La distinzione tra l'elemento del "coinvolgimento" del gruppo (art.3) e il "contributo" del gruppo (art.4, aggravante speciale) è cruciale: la prima è meno stringente e può determinare la transnazionalità anche quando l'aggravante speciale venga esclusa.
- Dal punto di vista processuale, la censura per violazione dell'art. 517 c.p.p. necessita di dimostrare che il giudice abbia deciso su fatti non previamente oggetto del contraddittorio; se il rinvio riguarda solo la confisca e tale materia è stata affrontata in grado di merito, la decisione non è nulla.
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