Cassazione Penale, Ordinanza n. 03621/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina. Dal testo emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta di resistenza opposta a pubblici ufficiali o comunque a soggetti esercenti funzioni pubbliche, perché la Corte di legittimità richiama la necessità della "violenza oppositiva" e osserva che la condotta non si era esaurita nel semplice divincolarsi, ma comprendeva anche spintoni idonei a integrare la fattispecie. Il ricorso articolava tre motivi: con il primo si contestava la sussistenza della violenza richiesta dal reato; con il secondo si censurava la recidiva, ritenuta non correttamente applicata; con il terzo si contestava il trattamento sanzionatorio, chiedendo una diversa valutazione della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la condotta accertata non consisteva nel solo divincolarsi, ma anche in spintoni, sufficienti a integrare la violenza oppositiva richiesta dal reato. Ha reputato manifestamente infondato anche il secondo motivo sulla recidiva, valorizzando precedenti numerosi e specifici, nonché la non significativa distanza temporale tra i precedenti e il nuovo fatto, elementi idonei a sorreggere il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità. Il terzo motivo sulla pena è stato considerato aspecifico e, comunque, diretto a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione ritenuta non arbitraria e fondata su dati oggettivi e profilo personologico. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte applica la disciplina dell'inammissibilità del ricorso per cassazione e le conseguenze economiche connesse, tra cui la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando vi siano precedenti numerosi e specifici, commessi a distanza non significativa dal nuovo fatto, tale da fondare un giudizio di maggiore colpevolezza e accresciuta pericolosità.
Massime di principio
- Integra la violenza oppositiva richiesta dal reato di resistenza anche una condotta che non si limiti al mero divincolarsi, ma comprenda spintoni o altre forme di forza fisica idonee a ostacolare l'operato pubblico ufficiale.
- La recidiva può essere valorizzata quando risulti dai precedenti penali una reiterazione numerosa e specifica di reati, prossima temporalmente al nuovo episodio, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure sulla pena che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la motivazione del giudice di appello non è arbitraria e si fonda su elementi oggettivi e sul profilo personale dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, aspecifici o diretti a ottenere una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità.
Come è indicizzato
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