Cassazione Civile, Ordinanza n. 06865/2026 del 22/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF e IVA relative all'anno d'imposta 2008. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, che non fosse adeguatamente motivata perché non teneva conto di un piano di rateizzazione in corso e perché l'importo richiesto era superiore a quello indicato nell'avviso bonario. La CTP aveva accolto il ricorso, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che la contestazione non riguardasse l'operato dell'agente della riscossione e che, comunque, la cartella fosse sufficientemente motivata. In Cassazione gli eredi del contribuente hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999, assumendo che il concessionario fosse legittimato passivo anche quanto al merito della pretesa e che dovesse chiamare in causa l'ente impositore; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990 per insufficiente motivazione della cartella, non chiarendo perché non fosse stata considerata la rateizzazione; 3) violazione dell'art. 3-bis L. n. 462/1997 per omesso esame del fatto decisivo relativo al pagamento delle somme richieste con l'avviso bonario prima dell'emissione del ruolo e dell'avvio della riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito non potesse sottrarsi all'esame delle contestazioni del contribuente sulla motivazione della cartella e sulla considerazione del piano di rateizzazione, poiché l'agente della riscossione era legittimato passivo nella lite. Ha affermato che, nelle controversie che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l'ente creditore, ma la mancata chiamata non determina inammissibilità della domanda; integra piuttosto una litis denuntiatio, con effetti sostanziali sul rapporto tra concessionario ed ente creditore. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
La disposizione impone al concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore nelle controversie non limitate alla regolarità formale degli atti esecutivi; la chiamata ha natura di litis denuntiatio e non di vera integrazione del contraddittorio. L'omissione non rende inammissibile la domanda, ma espone il concessionario alle conseguenze sostanziali della lite.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale in relazione ai tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato nel terzo motivo per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
È invocato per sostenere il difetto di motivazione della cartella di pagamento.
È invocato, insieme allo Statuto del contribuente, come parametro della sufficienza motivazionale dell'atto impositivo.
art. 3-bis legge n. 462 del 1997
È invocato per contestare l'emissione del ruolo e l'avvio della riscossione in presenza di regolare pagamento di quanto richiesto con avviso bonario.
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
È la base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento per IRPEF e IVA.
È la norma processuale in base alla quale la causa è stata trattata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse contro l'agente della riscossione che non riguardano soltanto la regolarità formale degli atti esecutivi, il concessionario ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore; la mancata chiamata non comporta inammissibilità dell'impugnazione.
- La disciplina dell'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 configura una litis denuntiatio di natura sostanziale: il rapporto processuale resta quello tra contribuente e agente della riscossione, mentre l'omissione del concessionario può rilevare sul piano delle conseguenze della lite nei rapporti interni con l'ente creditore.
- Quando il contribuente deduce che la cartella non tenga conto di una rateizzazione del debito o di pagamenti già effettuati, il giudice deve esaminare la contestazione nel merito, non potendo arrestarsi alla sola affermazione della carenza di legittimazione passiva del concessionario.
- L'eventuale intervento volontario dell'ente creditore nel processo soggiace alle preclusioni già maturate e non consente di superare automaticamente gli effetti processuali derivanti dal modo in cui la lite è stata introdotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06854/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06855/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06856/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06857/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06858/2026 del 22/03/2026
- ordinanza_civile · 22 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06860/2026 del 22/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →