Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6494/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 1701 del 26 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202507684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, che aveva respinto la domanda risarcitoria relativa al diniego di assegnazione del diritto d’uso definitivo di un canale televisivo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, successore della precedente emittente, ha impugnato per revocazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto l’appello ministeriale e respinto la domanda risarcitoria. Ha dedotto l’errore di fatto revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente percepito e qualificato gli atti amministrativi adottati dopo un’ordinanza cautelare del TAR Lombardia del 2011 come meri adempimenti di tale ordinanza, anziché come atti autonomi, favorevoli e privi di riserve, idonei a fondare un affidamento. Secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe omesso o travisato dati documentali relativi all’attribuzione di punteggi, al pagamento di un indennizzo, agli avvii procedimentali e alla successione temporale degli atti, nonché avrebbe erroneamente imputato alla società una carenza di diligenza professionale. Il Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, sostenendo che le censure riguardassero la valutazione e l’interpretazione dei fatti, non un errore percettivo revocatorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio è un rimedio eccezionale e ricorre soltanto quando il giudice abbia percepito erroneamente il contenuto materiale degli atti, supponendo l’esistenza di un fatto documentalmente escluso o l’inesistenza di un fatto documentalmente provato. L’errore deve riguardare un punto non controverso, non espressamente deciso, essere decisivo e risultare immediatamente e oggettivamente percepibile, senza indagini interpretative. Nel caso concreto, le doglianze riguardavano invece la qualificazione degli atti amministrativi, la ricostruzione della sequenza procedimentale e la valutazione del loro significato ai fini dell’affidamento: questioni già controverse e ampiamente esaminate nella sentenza revocanda. Pertanto, non si trattava di un abbaglio dei sensi, ma, al più, di un dissenso sull’attività valutativa e interpretativa del giudice, non deducibile con la revocazione perché trasformerebbe il rimedio in un inammissibile terzo grado di giudizio. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata mediante il rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L’errore revocatorio richiede una falsa percezione materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e decisivo, immediatamente rilevabile; non comprende l’errore di giudizio, l’erronea interpretazione dei fatti o la diversa valutazione delle prove e degli atti processuali.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione sia fondata su una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da far ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato.
  • Ai fini della revocazione, l’errore di fatto deve riguardare un punto non controverso, sul quale la sentenza non abbia svolto attività valutativa o motivazionale, essere decisivo per la pronuncia e risultare immediatamente percepibile senza ricorrere ad argomentazioni interpretative o indagini ermeneutiche.
  • La diversa interpretazione, qualificazione giuridica o valutazione degli atti amministrativi, dei documenti e delle circostanze di causa integra un eventuale errore di giudizio o di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
  • La revocazione non può essere utilizzata per contestare il contenuto motivazionale della sentenza o per ottenere un nuovo apprezzamento di questioni già controverse e decise, poiché non costituisce un terzo grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.