Cassazione Civile, Ordinanza n. 15840/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenza)
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale con cui la cassa previdenziale di categoria aveva richiesto a un geometra, pensionato INPDAP, il contributo soggettivo per l'anno 2009, in relazione ad attività svolta per un ente locale. La corte d'appello aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla cassa e, quindi, la debenza della somma richiesta. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme che disciplinano l'obbligatorietà dell'iscrizione e del versamento contributivo, sostenendo che l'iscrizione all'albo professionale era di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo contributivo, salvo prova delle condizioni di esonero previste dalla disciplina della cassa. Il resistente ha eccepito l'efficacia di giudicato di una precedente decisione resa tra le stesse parti su una cartella riferita all'anno 2006, ma la cassa ha replicato che si trattava di annualità diversa e di presupposti fattuali non identici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, perché la precedente sentenza riguardava un diverso anno contributivo e presupposti di fatto non sovrapponibili. Nel merito ha accolto il ricorso della cassa, affermando che, in tema di cassa dei geometri liberi professionisti, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione e del contributo minimo, mentre l'eventuale esonero opera solo se il professionista dimostra, con le modalità previste dalle delibere della cassa, le specifiche condizioni derogatorie. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 10 e 22 L. n. 773 del 1982
Richiamati come norme fondanti l'obbligatorietà della contribuzione e del relativo regime di iscrizione alla cassa di categoria.
art. 1, comma 33, L. n. 537 del 1993
Richiamato nel quadro normativo sulla previdenza dei professionisti e sull'obbligo contributivo.
Richiamato quale base della trasformazione e dell'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
Richiamato nel sistema della previdenza dei professionisti e dell'obbligo di contribuzione.
art. 16 D.Lgs. n. 103 del 1996
Richiamato come parte del quadro normativo di disciplina delle casse previdenziali professionali.
art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013
Richiamato tra le disposizioni invocate a sostegno della pretesa contributiva.
delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa
Indicata come disciplina regolamentare che prevede le modalità di autocertificazione delle condizioni di esonero dall'iscrizione e contribuzione.
delibera n. 123/2009 del CdA della Cassa
Indicata come disciplina regolamentare che esclude l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi solo al ricorrere di specifiche condizioni e dichiarazioni documentate.
Massime di principio
- In tema di casse previdenziali di categoria, l'iscrizione all'albo professionale può costituire di per sé il presupposto sufficiente dell'obbligo di iscrizione alla cassa e del pagamento del contributo minimo, senza che rilevino in via automatica la occasionalità dell'attività o la mancata produzione di reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non esclude automaticamente l'obbligo contributivo verso la cassa professionale, salvo che la disciplina regolamentare della cassa preveda espressamente ipotesi di esonero e le relative condizioni siano provate nelle forme prescritte.
- Quando la cassa ha previsto modalità tipizzate di autocertificazione o documentazione per ottenere l'esonero, il professionista deve fornire la prova secondo quelle forme, poiché tali modalità consentono all'ente di effettuare i controlli sull'effettività della situazione dedotta.
- Il giudicato formatosi su una cartella riferita a una determinata annualità non si estende automaticamente a controversie relative ad annualità diverse, se l'accertamento dipende da presupposti di fatto non tendenzialmente permanenti o comunque differenti.
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