Cassazione Penale, Sentenza n. 7424/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 26/09/2013 al 30/11/2014 in carcere e fino al 02/10/2015 agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento per plurimi reati. La Corte d'appello di Bari aveva rigettato la domanda ritenendo che la presenza del Moisei in un contesto notturno con soggetti coinvolti in attività criminose e la compresenza di persone pregiudicate integrassero una condotta di colpa grave ostativa all'indennizzo. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione lamentando: (i) erronea applicazione della legge e superamento delle competenze del giudice della riparazione rispetto agli artt. 314 e 315 c.p.p.; (ii) contraddittorietà e difetto di motivazione per non aver tenuto conto della sentenza di assoluzione emessa in sede di cognizione; (iii) errori e 'copia-incolla' testuali che dimostrerebbero omessa valutazione della sua posizione specifica; (iv) rivalutazione arbitraria delle intercettazioni e della condotta della persona assolta. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il Ministero ha chiesto inammissibilità o, in subordine, rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al riferimento a un soggetto estraneo (interpretato come un mero refuso) e ha valutato congiuntamente gli altri motivi, confermando che il giudice della riparazione ha autonomia nella valutazione del compendio indiziario ma deve confrontarsi con l'esito dell'assoluzione quando quest'ultima abbia dichiarato l'inutilizzabilità o abbia neutralizzato gli elementi indiziari. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della riparazione fosse sufficiente nell'indicare la condotta ostativa: la presenza del ricorrente in un gruppo di soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite poteva integrare colpa grave escludente l'indennizzo. Pur rilevando che l'ordinanza aveva punti in cui si era soffermata su aspetti di merito, la genericità dei censure non ha consentito di dimostrare che la sentenza assolutoria avesse effettivamente neutralizzato gli elementi ritenuti ostativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00; nessuna statuizione di spese a carico del Ministero resistente.
Norme richiamate
Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione (erronea applicazione della legge e contraddittorietà/ difetto di motivazione). La Corte ha valutato i motivi ex art. 606 e li ha ritenuti manifestamente infondati o generici, giustificando l'inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente nel ragionamento sulla competenza e sui poteri del giudice della cautela; la Corte ricorda che il giudice della riparazione non deve sostituirsi al giudice della cognizione ma può valutare il compendio indiziario se non neutralizzato dall'assoluzione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione degli elementi probatori; la Corte precisa che il giudice della riparazione deve confrontarsi con l'esito dell'assoluzione solo quando questa abbia escluso o reso inutilizzabili gli indizi.
Norme del codice penale relative ai reati contestati
artt. 110, 112 n.1, 56, 624, 625 n.3, 81, 61 n.2, 575, 576 nn.1 e 5-bis, 337
Articoli richiamati per descrivere il quadro di accusa originario; la Corte osserva che i reati contestati al tempo non determinano automaticamente l'apertura del diritto all'indennizzo o la sua esclusione, la valutazione rimane fondata sulla condotta del detenuto e sul valore degli indizi.
Norma richiamata nel provvedimento di primo grado (citata negli atti); la Corte non entra nel merito della disciplina sostanziale del reato ma la menziona come parte della cornice fattuale.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale usato dalla Corte per motivare la condanna al versamento a favore della Cassa delle Ammende e per valutare l'assenza di elementi che dimostrino che il ricorso sia stato proposto in mala fede.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia nella valutazione del compendio indiziario ma deve tenere conto dell'esito dell'assoluzione quando questa abbia esplicitamente escluso o neutralizzato gli elementi indiziari: se gli indizi restano utilizzabili, il giudice di riparazione può ritenere che la condotta del detenuto integri colpa grave ostativa all'indennizzo.
- La semplice pronuncia di assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: occorre verificare se l'assoluzione abbia effettivamente cancellato la valenza degli elementi che giustificarono la misura cautelare.
- La frequentazione o la presenza del detenuto in un contesto con soggetti notoriamente implicati in attività illecite può, di per sé, costituire comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione, se da ciò risultano elementi concreti di connivenza o partecipazione.
- Errori formali o refusi nell'ordinanza (es. citazione di un soggetto estraneo) non sempre inficiano la motivazione quando il testo contiene riferimenti dettagliati alla vicenda e alla posizione del ricorrente.
- Per massimizzare le possibilità di successo in caso di domanda di riparazione, il ricorrente deve documentare con precisione in che misura la sentenza assolutoria abbia neutralizzato gli indizi che fondavano la custodia cautelare e indicare passi specifici della sentenza di merito contrari alla valutazione del giudice della riparazione.
- In sede di Cassazione i motivi generici, privi di indicazioni puntuali e riferimenti testuali alla sentenza di assoluzione o agli atti, rischiano l'inammissibilità; inoltre il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto infondato o dilatorio.
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