Cassazione Penale, Sentenza n. 10455/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze (20/03/2025) che ha riformato l'assoluzione del Tribunale di Lucca (21/01/2020) e lo ha ritenuto colpevole, in concorso, di ricettazione continuata e tentativo di estorsione. Le censure del ricorso riguardano: (i) presunta errata applicazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione, con richiesta che si considerasse la possibilità di appropriazione di cosa smarrita e la posizione personale del ricorrente quale interprete senza consapevolezza dell'illiceità; (ii) presunta errata applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la richiesta di denaro fosse una modesta ricompensa per il ritrovamento e che la consegna del bene sia avvenuta prima del ricevimento del denaro, escludendo il dolo estorsivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello secondo cui: gli imputati avevano chiesto un "regalo" (poi fissato in 100 euro) per la restituzione del personal computer, si rifiutavano di consegnarlo ai Carabinieri e fornirono spiegazioni generiche e inattendibili sull'origine del bene; tali elementi legittimano la condanna per ricettazione (possesso di bene di provenienza furtiva senza spiegazione attendibile) e per tentativo di estorsione (la richiesta di denaro per la restituzione integra la minaccia implicita della perdita definitiva del bene, anche quando il denaro proviene dalla stessa persona offesa). Per l'inammissibilità del ricorso sono state anche disposte le spese processuali a carico del ricorrente e il versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, in ragione dei motivi dedotti.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la mera disponibilità di un bene di provenienza furtiva, in assenza di una spiegazione attendibile sull'origine, è sufficiente a fondare la responsabilità per ricettazione, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Cassazione.
art. 629 cod. pen. (estorsione) e art. 56 cod. pen. (tentativo)
La Corte ha applicato i principi secondo cui la richiesta di denaro per la restituzione di un bene di provenienza illecita integra il delitto di estorsione (anche nella forma tentata), perché comporta la minaccia implicita della perdita definitiva del bene, e ciò vale anche quando la somma è offerta dalla stessa persona offesa.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (es. Sez.2 n.20193/2017 Kebe; Sez.2 n.9788/1986 Gatti; Sez.6 n.11713/1990 Brugnara; Sez.6 n.51949/2018 Rodolfi)
I precedenti sono richiamati per confermare: (a) il principio che il possesso di refurtiva senza spiegazione attendibile integra la ricettazione; (b) il principio che la richiesta di denaro per la restituzione del bene sottratto può integrare il reato di estorsione anche se il denaro è offerto dalla vittima.
Massime di principio
- Il possesso di un bene di provenienza furtiva, se non accompagnato da una spiegazione credibile sull'origine, può legittimare la condanna per ricettazione.
- La richiesta di una somma di denaro per restituire un bene sottratto può integrare il reato di estorsione anche quando la somma è offerta dalla stessa persona offesa, poiché la condotta manifesta la minaccia implicita della perdita definitiva del bene.
- Comportamenti quali il rifiuto di consegnare il bene alle forze di polizia e spiegazioni contraddittorie o generiche aumentano l'affidabilità della prova circa la consapevolezza dell'illiceità del possesso.
- Il ruolo dichiarato di mera traduzione/interprete non esclude automaticamene responsabilità penale: la posizione va valutata concretamente con riferimento al contributo e alla consapevolezza dell'agente.
- In Cassazione non sono riesaminabili valutazioni di merito fondate sulla valutazione della prova: censure esclusivamente di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili se non sollevano profili di diritto o vizio di motivazione rilevante.
- Un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende per responsabilità nella proposizione dell'impugnazione.
- La consegna del bene prima del ricevimento del denaro non esclude automaticamente l'estorsione se la restituzione era stata comunque condizionata alla corresponsione della somma e sussiste la consapevolezza dell'illiceità del possesso.
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