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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34882/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato. Con il primo motivo ha contestato, in modo ritenuto generico, la motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la valutazione del materiale probatorio fosse errata; nello stesso ambito ha censurato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, assumendo che si trattasse di un danneggiamento semplice privo di rilevanza penale e quindi non punibile. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure riproducevano sostanzialmente quelle già svolte in appello, senza specifica confutazione della motivazione di secondo grado.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza, perché non individuava con precisione gli elementi della motivazione censurati, e ha considerato manifestamente infondate le doglianze sulle attenuanti generiche, essendo sufficiente una motivazione del diniego che richiami gli elementi decisivi o rilevanti. Ha inoltre dichiarato non consentito il secondo motivo, poiché si limitava a reiterare le doglianze già respinte in appello contro una motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta sulla sussistenza dell'esposizione del bene alla pubblica fede. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di puntualità e concretezza nella censura rende il motivo generico e quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 648 c.p.

    richiamato solo in via descrittiva per il reato di danneggiamento aggravato; il testo non riporta l'articolo, ma la contestazione riguarda il danneggiamento con aggravante.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente una critica generica alla valutazione probatoria, ma occorre indicare con puntualità quali passaggi della motivazione siano erronei e per quali ragioni.
  • La censura che si limiti a riproporre in cassazione le stesse doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata, è non specifica e quindi inammissibile.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti: è sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La qualificazione del fatto e la verifica della sussistenza di un aggravante sono insindacabili in cassazione quando la censura si risolva in una mera reiterazione delle deduzioni già esaminate e motivate logicamente e giuridicamente dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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