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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25849/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)

La controversia

Una società cessionaria di un credito originato da prestazioni sanitarie riabilitative rese in regime di accreditamento ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'azienda sanitaria locale per il pagamento delle somme dovute. L'ente ha proposto opposizione, rigettata in primo grado ma accolta in appello. La Corte d'appello ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo, d'ufficio, che il contratto fonte del credito fosse nullo per difetto di forma scritta, poiché non risultava agli atti alcun accordo contrattuale scritto tra l'ASL e la struttura sanitaria. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di norme processuali e sostanziali: ha sostenuto che la nullità non era stata tempestivamente dedotta né contestata in primo grado, che la Corte d'appello non poteva rilevarla senza previamente instaurare il contraddittorio e senza consentire attività difensiva e probatoria, e che, se ritenuta necessaria la produzione del contratto, il giudice avrebbe dovuto disporre l'ordine di esibizione; ha inoltre richiamato il principio di vicinanza della prova, essendo la cessionaria estranea al contratto originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che il contratto tra ASL e struttura sanitaria accreditata deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità, ma ha censurato il modo in cui la Corte d'appello ha deciso: il rilievo officioso della nullità non poteva tradursi in una declaratoria fondata sull'assenza di prova del contratto senza aver prima provocato il contraddittorio tra le parti. Secondo la Cassazione, quando il giudice rileva d'ufficio una nullità, deve non solo segnalarla alle parti, ma anche consentire loro di svolgere non solo difese assertive, bensì anche attività istruttoria e probatoria sulla questione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore ingiungente conserva la posizione di attore in senso sostanziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso di fatti non contestati o non allegati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali violate

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un ordine di esibizione del contratto

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d'appello ha ritenuto non operante la preclusione del divieto di nuove eccezioni in appello perché la nullità è rilevabile d'ufficio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 1421 c.c.

    consente il rilievo officioso della nullità del contratto come eccezione in senso lato

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    impone al giudice che rilevi d'ufficio una questione di provocare il contraddittorio tra le parti, consentendo anche attività probatoria

  • art. 58 L. 18 giugno 2009, n. 69

    richiamato per l'applicazione ratione temporis della nuova formulazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.

Massime di principio

  • Il contratto tra azienda sanitaria locale e struttura privata accreditata, quando sia fonte del diritto al corrispettivo per prestazioni sanitarie, deve risultare da forma scritta a pena di nullità.
  • La nullità del contratto è rilevabile d'ufficio anche in appello e non resta preclusa dalle regole sulle eccezioni in senso stretto o dal divieto di nuove eccezioni, ma il suo rilievo deve rispettare il contraddittorio.
  • Il potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità si distingue dal potere di dichiararla: prima di decidere, il giudice deve segnalare la questione alle parti e consentire loro di interloquire anche sul piano probatorio.
  • Le 'osservazioni' richieste dal contraddittorio preventivo sulle questioni rilevate d'ufficio non possono ridursi a mere difese assertive, ma devono permettere alle parti di svolgere la corrispondente attività istruttoria e probatoria.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto conserva la posizione di attore sostanziale; tuttavia, quando il credito è azionato dal cessionario, il tema della prova va valutato tenendo conto della sua estraneità al rapporto originario e della vicinanza della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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