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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19876/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gagetti, in qualità di ragioniere commercialista, era accusato di avere concorso nella presentazione all'Agenzia delle Entrate di documentazione reddituale falsa (fatture ideologicamente false) nell'ambito di una procedura di emersione dal lavoro irregolare promossa per conto della famiglia Ezahi; il ricorso in cassazione censurava la valutazione della prova indiziaria (insufficiente e priva dei requisiti dell'art. 192 c.p.p.) e contestava l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito adeguata prova storica e logica della falsità delle fatture e della consapevolezza del professionista, per cui il primo motivo era infondato. Il secondo motivo è stato escluso come improponibile in cassazione perché le questioni relative a recidiva e attenuanti non erano state effettivamente prospettate in appello. Conseguentemente è stata confermata la sostanza della decisione impugnata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5, comma 15

    La norma è stata invocata come riferimento al reato contestato (presentazione di documentazione falsa nell'ambito della procedura di emersione); la Corte ha ritenuto provata la condotta illecita per il tramite della falsità documentale.

  • cod. proc. pen., art. 192, comma 2

    Il richiamo riguarda i requisiti della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che gli indizi vantassero i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti, essendo ricostruita una catena logica che dimostrava la falsità e la consapevolezza del professionista.

  • cod. pen., art. 99, comma 3

    Norma sulla recidiva specifica (infraquinquennale); la Corte rileva che la contestazione di quale recidiva applicare non era stata svolta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • cod. pen., art. 99, comma 4

    Norma sulla recidiva reiterata (infraquinquennale); la Corte ha considerato inammissibili le doglianze relative alla qualificazione della recidiva quando non prospettate in appello.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamata la procedura di trattazione scritta per il giudizio di cassazione, applicata al caso.

  • cod. proc. pen., art. 609, comma 2

    La norma è richiamata per escludere che il principio di correlazione tra accusa e sentenza possa essere denunciato ex novo in cassazione quando non incida su una pena concretamente illegale.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi a impugnazioni irrituali.

Massime di principio

  • La prova indiziaria è valida quando esiste una ricostruzione logica e coerente dei fatti che fornisce indizi gravi, precisi e concordanti: il ruolo professionale (es. commercialista che cura la contabilità di entrambe le parti) e verifiche documentali possono dimostrare la consapevolezza della falsità.
  • In Cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non siano state tempestivamente sollevate in appello (es. qualificazione della recidiva, richiesta di attenuanti generiche); tali questioni sono inammissibili se non prospettate nelle fasi precedenti.
  • Le contestazioni relative al calcolo della pena o alla correlazione tra accusa e sentenza sono sindacabili in Cassazione solo se comportano una pena concretamente illegale (fuori dai limiti edittali); altrimenti restano inammissibili se non precedentemente valutate.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che tale istanza sia formulata nelle conclusioni dell'appello; l'omissione priva la Cassazione della possibilità di esaminare il tema.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti irrituale o manifestamente infondato.

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