Cassazione Penale, Ordinanza n. 11411/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata in funzione di giudice dell'appello, che aveva confermato la condanna di primo grado del giudice di pace per i reati di lesioni personali e minaccia. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, ritenendola apodittica e sostenendo l'inesistenza o l'apparenza della motivazione sul punto. La parte civile ha depositato memoria chiedendo la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, sotto la veste formale della violazione di legge, il motivo censurava in realtà soltanto vizi di motivazione; in sede di legittimità, però, il ricorso era proponibile per la sola violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, c.p.p. La censura è stata anche ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione sulla pena era considerata esauriente e conforme ai canoni logici. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alle spese della parte civile, la Corte ha escluso la loro liquidazione nel giudizio di impugnazione, poiché questo aveva ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio; è stato quindi disposto nulla sulle spese di parte civile.
Norme richiamate
Nel ricorso per cassazione, quando la questione riguarda il trattamento sanzionatorio nei casi previsti dalla norma, il controllo è limitato alla violazione di legge; non è consentito dedurre surrettiziamente meri vizi di motivazione.
Richiamato implicitamente come parametro della determinazione della pena, la cui motivazione deve essere congrua, non apparente ed esauriente.
Richiamato in tema di spese di parte civile, nel senso che la liquidazione è subordinata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile nel giudizio di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che, in materia di trattamento sanzionatorio, formalmente denunci violazione di legge ma sostanzialmente investa solo la motivazione è inammissibile se la censura esula dal perimetro consentito dall'art. 606, comma 2-bis, c.p.p.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando consenta di comprendere il percorso argomentativo del giudice ed è immune da vizi di apparenza o di mera formula di stile; la critica meramente assertiva non è idonea a scalfirla.
- La liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di impugnazione non può essere disposta quando il thema decidendum riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non residua un concreto interesse civile tutelabile nel grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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