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Ordinanza

Ordinanza n. 16683/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Diniego implicito dell’istanza di accesso al fascicolo telematico del giudizio, presentata dalla controinteressata per finalità difensive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (controinteressata)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio principale, una candidata ha impugnato le graduatorie nazionali per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, lamentando di essere stata assegnata a una sede meno preferita rispetto a candidati collocati in posizione deteriore e chiedendo l’assegnazione alla sede Federico II di Napoli. Cloe Rampi, evocata in giudizio come controinteressata, ha chiesto il 27 marzo 2026 di accedere al fascicolo telematico per finalità difensive, al fine di conoscere gli atti e le deduzioni della controversia che potevano incidere sulla sua posizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di accesso al fascicolo telematico. Ha premesso che gli atti processuali non sono documenti amministrativi e che, mentre i provvedimenti del giudice sono accessibili a chiunque vi abbia interesse, gli atti difensivi di parte sono normalmente riservati alle parti del processo. L’accesso da remoto da parte di un terzo costituisce una deroga, consentita quando sia necessaria e imprescindibile per tutelare la sua posizione, non altrimenti difendibile senza pregiudizio. Nel caso concreto, la qualità di controinteressata e le evidenti esigenze difensive hanno giustificato l’accesso. Nulla sulle spese, in ragione della natura del pronunciamento.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40

    Ritenuto, in particolare, che mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

    L’accesso agli atti e documenti difensivi del fascicolo telematico è regolato dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico e non dalla disciplina generale dell’accesso documentale.

  • art. 28, comma 2, c.p.a.

    La rilevanza giuridica dell’interesse del ‘terzo’ ad inserirsi in un processo già pendente ‒ sia esso una parte necessaria pretermessa; un controinteressato sostanziale (titolare cioè di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quello del ricorrente, ma non «individuato» nell’atto impugnato); chi si trovi nelle situazioni previste dall’art. 28 comma 2, c.p.a.; oppure colui che subisce gli effetti dell’atto impugnato soltanto in via indiretta in quanto titolare di un interesse ‘dipendente’ ‒ comporta il riconoscimento della facoltà prodromica di accedere al fascicolo della causa inter alios, al fine di potere previamente verificare i termini specifici della res litigiosa astrattamente suscettibile di interferire con la propria sfera giuridica.… Sul piano del contenuto, l’autorizzazione in questione consiste in una delibazione di astratta ‘pertinenza’ (tra la causa pendente e la sfera giuridica del terzo istante) e di non manifesta pretestuosità o intento emulativo dell’istante

    Il terzo la cui sfera giuridica può essere incisa dalla controversia può accedere al fascicolo per verificare la pertinenza della causa alla propria posizione; l’autorizzazione richiede una valutazione di pertinenza e l’assenza di manifesta pretestuosità o intento emulativo.

  • art. 7 disp. att. c.p.a.

    Ritenuto, in particolare, che mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

    I provvedimenti del giudice sono accessibili a chiunque vi abbia interesse, diversamente dagli atti difensivi di parte, soggetti a un regime di accesso distinto.

  • art. 744 c.p.c.

    Ritenuto, in particolare, che mentre l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.), l’accesso agli atti e ai documenti di parte è, allo stato, regolato dall’art. 17, comma 3 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

    La disposizione è richiamata a fondamento dell’accessibilità dei provvedimenti giudiziari a chiunque vi abbia interesse.

Massime di principio

  • Gli atti e i documenti depositati dalle parti nel fascicolo processuale non sono documenti amministrativi e non sono soggetti alla disciplina degli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990; gli atti difensivi sono ordinariamente accessibili alle parti del processo.
  • Il terzo la cui posizione giuridica possa essere interferita dagli effetti, anche indiretti, della controversia può chiedere accesso al fascicolo pendente per verificare la concreta pertinenza della causa alla propria sfera giuridica; l’autorizzazione richiede che la richiesta non sia manifestamente pretestuosa o emulativa.
  • L’accesso da remoto del terzo agli atti processuali di parte costituisce una deroga alla loro riservatezza e può essere accordato quando sia necessario e imprescindibile per la difesa della posizione dell’istante, non altrimenti tutelabile senza pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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