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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38533/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Torino che, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato loro la pena concordata ma aveva anche disposto la confisca di Euro 27.000.000 per equivalente in relazione al reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. Le censure erano: 1) vizio di motivazione nella determinazione dell'importo confiscato, poiché il G.u.p. avrebbe semplicisticamente fatto riferimento all'importo totale delle fatture per operazioni inesistenti senza distinguere il ricavo effettivo al netto degli acquisti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere applicato la confisca nella stessa misura a tutti i coimputati senza accertare la quota effettivamente conseguita da ciascuno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la prima doglianza per carenza di specificità, ritenendo congrua la motivazione del G.u.p. circa l'impossibilità di confiscare il prodotto materiale del reato e la necessità di riferirsi al corrispettivo indicato nel capo di imputazione. Ha invece accolto la seconda censura: richiamando il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Massini, Sez. U. n. 13783/2024), la Corte ha affermato che in caso di concorso di persone la confisca deve limitarsi a quanto effettivamente conseguito da ciascun concorrente e, solo se non è possibile individuare tale quota, è legittima una ripartizione in parti uguali. Poiché la sentenza impugnata aveva disposto la confisca dell'intero importo a carico di ciascuno, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente all'entità del profitto confiscabile nei confronti di Gambardella e Scotti e ha rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 codice di procedura penale

    Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata era stata resa nell'ambito di una applicazione della pena concordata ai sensi di tale articolo

  • art. 416 codice penale

    Riferito all'accusa di associazione per delinquere; nel capo 39 i ricorrenti sono contestati anche come organizzatori

  • art. 452-quaterdecies codice penale

    Norma che disciplina il profitto e la confisca per il reato in questione; la sentenza di merito aveva quantificato la confisca richiamando il criterio di tale disposizione

  • art. 240-bis codice penale

    Norma richiamata dal giudice di merito per disporre la confisca (richiamata nel provvedimento di primo grado)

  • Sez. U. n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)

    Sezioni Unite: "in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito... e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali"

    Principio vincolante applicato dalla Corte: la confisca non può automaticamente gravare sull'intero profitto per ciascun concorrente; va accertata la quota individuale e, solo se impossibile individuarla, si può procedere a una ripartizione paritaria

Massime di principio

  • In caso di concorso di persone nel reato non sussiste solidarietà passiva automatica: la confisca deve riguardare la quota di profitto effettivamente conseguibile da ciascun concorrente
  • Se non è possibile provare la quota individuale di profitto, è ammissibile una ripartizione in parti uguali solo come extrema ratio
  • Nelle impugnazioni per vizi di motivazione occorre specificità: censure generiche o lapidarie sulla quantificazione economica possono essere dichiarate inammissibili
  • Quando il bene illecito è stato trasformato o commercializzato e il prodotto non è più direttamente confiscabile, il giudice può fare riferimento al corrispettivo indicato nel capo di imputazione per quantificare la confisca, purché la motivazione sia adeguata
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve svolgere il necessario contraddittorio probatorio per determinare la quota di arricchimento spettante a ciascun concorrente prima di disporre la confisca

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