Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di un precedente giudicato tributario sul capo delle spese legali. Il professionista, dichiaratosi antistatario, chiedeva l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della CTR del Lazio che aveva già riconosciuto il diritto al pagamento delle spese di lite a carico della Camera di commercio. La CTR, nel definire l’ottemperanza, ha dato atto dell’avvenuto pagamento del dovuto per il credito principale, ma ha liquidato le spese del giudizio di ottemperanza in € 200,00 oltre accessori, con criterio omnicomprensivo e senza distinguere le fasi. Il ricorrente ha censurato tale liquidazione denunciando violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come aggiornato dai d.m. 37/2018 e 147/2022, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, deducendo: a) l’erroneità della liquidazione globale delle spese senza separazione per fasi; b) l’illegittima riduzione dei compensi sotto i valori minimi dei parametri, senza adeguata motivazione, in contrasto con il carattere inderogabile dei minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del controllo sulla liquidazione delle spese, è sufficiente la distinta indicazione di compenso, esborsi, spese generali e accessori, non essendo necessaria una liquidazione analitica per singole fasi in assenza di una specifica nota spese; tuttavia ha anche ribadito che, quando si applicano i parametri del d.m. 55/2014, il giudice non può scendere sotto i valori minimi, salvo diversa convenzione tra le parti, e deve specificare i criteri di liquidazione se vi è uno scostamento apprezzabile dai parametri medi. Poiché la liquidazione di € 200,00 risultava inferiore al minimo parametrico calcolato dalla Corte per il valore della controversia, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto contro la liquidazione delle spese
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
regola la liquidazione dei compensi professionali secondo parametri; la Corte ne conferma l’applicazione al caso, come modificato successivamente
le sue disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore; la modifica incide sui criteri di riduzione dei compensi
art. 2, comma 1, lett. a), d.m. 13 agosto 2022, n. 147
ha soppresso la previsione relativa alla fase istruttoria e ai margini di aumento/diminuzione, incidendo sul calcolo dei parametri
art. 6, comma 1, d.m. 13 agosto 2022, n. 147
"Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"
consente di applicare la disciplina sopravvenuta alla prestazione professionale oggetto del giudizio, perché esaurita dopo l’entrata in vigore del regolamento
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma richiamata in relazione alla regolazione delle spese nel processo tributario
Massime di principio
- Nel liquidare le spese di lite il giudice deve consentire il controllo della decisione, indicando separatamente compensi, esborsi, spese generali e accessori; in assenza di una nota spese specifica, non è però indispensabile una distinta liquidazione per singole fasi del giudizio.
- Quando la liquidazione dei compensi avviene sulla base dei parametri forensi, il giudice non può scendere sotto i valori minimi previsti dalla tariffa parametrica, salvo diversa convenzione tra le parti.
- Se la liquidazione si discosta in misura apprezzabile dai parametri medi, il giudice deve motivare specificamente le ragioni della riduzione o dell’aumento.
- La disciplina dei compensi professionali applicabile è quella vigente al momento in cui la prestazione si è esaurita, se la norma regolamentare sopravvenuta prevede espressamente l’applicazione alle prestazioni professionali concluse dopo la sua entrata in vigore.
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