Cassazione Civile, Ordinanza n. 23503/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un datore di lavoro poi ammesso all'amministrazione straordinaria, di somme dovute al lavoratore per quote di trattamento di fine rapporto destinate a un fondo di previdenza complementare e per retribuzioni non corrisposte. Il lavoratore aveva ottenuto accoglimento delle proprie domande in primo grado e conferma in appello, sul presupposto che potesse operare l'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS anche se il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria dell'azienda, in bonis, e anche se vi erano accordi derogatori della solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 2, commi 1 e 3, e 5, commi 1 e 2, d.lgs. 80/1992, in relazione agli artt. 2112 c.c. e 47 l. 428/1990, sostenendo che le deroghe alla solidarietà cedente-cessionario, pattuite prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria, non possono eliminare la possibilità per il lavoratore di agire contro il cessionario in bonis, sicché manca il presupposto dell'obbligo del Fondo; con il secondo denuncia violazione dell'art. 47, comma 5, l. 428/1990, assumendo che, in presenza di trasferimento d'azienda e prosecuzione del rapporto con il cessionario in bonis, sarebbe applicabile il comma 4-bis e non il comma 5, e che comunque l'intervento del Fondo presuppone l'insolvenza del datore di lavoro al momento della domanda di ammissione al passivo, requisito che nella specie mancherebbe.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano e rinvia la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati. La Corte ritiene decisivo che il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia sia l'insolvenza del datore di lavoro effettivamente titolare del rapporto di lavoro al momento della sua cessazione; nel caso concreto il rapporto era proseguito con la società cessionaria in bonis, sicché tale presupposto non sussisteva. La Corte aggiunge che gli accordi derogatori della solidarietà ex art. 2112 c.c. sono inopponibili al rapporto previdenziale e non possono fondare l'intervento del Fondo, perché costituiscono res inter alios acta. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi
art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato dall'INPS per sostenere i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia
art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato dall'INPS per affermare che l'intervento del Fondo richiede l'insolvenza del datore di lavoro nei termini di legge
la Corte afferma che la solidarietà tra cedente e cessionario e le eventuali deroghe pattizie non condizionano né ampliano l'operatività del Fondo di garanzia, che resta ancorata ai propri presupposti legali
art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428
viene richiamato nei motivi e poi ritenuto non decisivo ai fini dell'intervento del Fondo, poiché gli accordi derogatori non sono opponibili al rapporto previdenziale
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS presuppone che il datore di lavoro insolvente sia quello effettivamente titolare del rapporto di lavoro al momento della sua cessazione; se il rapporto prosegue con un cessionario in bonis, il presupposto non ricorre.
- Il credito del lavoratore non può essere automaticamente agganciato a un datore di lavoro cessato e insolvente quando, per effetto di trasferimento d'azienda, il rapporto è proseguito con altro soggetto, poiché rileva l'attuale individuazione del datore di lavoro.
- Le pattuizioni derogatorie della solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c. non sono opponibili all'ente gestore del Fondo di garanzia e non possono incidere sulla disciplina legale dell'obbligazione previdenziale; tali accordi sono res inter alios acta.
- La definitività dello stato passivo non impedisce all'INPS di contestare in giudizio l'esistenza dei presupposti sostanziali per l'operatività del Fondo di garanzia.
- L'estensione dell'intervento del Fondo a ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia proseguito con il cessionario in bonis, solo per effetto di accordi di deroga alla solidarietà, snaturerebbe la finalità istituzionale della garanzia pubblica.
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