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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07684/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda concerne un accordo sulla pena ex art. 444 c.p.p. applicato dal GUP a un imputato per fatti qualificati come tentata rapina impropria aggravata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto esercitare un controllo rigoroso sull'accordo, verificando in particolare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dando adeguata motivazione. La doglianza, nella sostanza, mirava a contestare la qualificazione del fatto e il controllo giudiziale sulla richiesta concordata, richiamando anche l'asserito dovere del giudice di verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi di ricorribilità della sentenza di applicazione concordata della pena e non consente di denunciare, in cassazione, l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è stata giudicata generica, perché la difesa non ha indicato quale sarebbe stata la corretta qualificazione alternativa. In ogni caso, la questione è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità, salvo l'ipotesi di errore manifesto, qui non ravvisato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate

    la sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo nei casi espressamente previsti; non è consentito ampliare i motivi di ricorso oltre il catalogo legale.

  • art. 129 c.p.p.

    insussistenza di eventuali cause di proscioglimento

    la censura sull'omessa verifica delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena, fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ... della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

  • artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. L. 689/1981

    pena ... sostituita ... da n. 974 ore di lavoro di pubblica utilità

    la pena detentiva e pecuniaria applicata con patteggiamento è stata sostituita con lavoro di pubblica utilità secondo la disciplina delle pene sostitutive.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione concordata della pena

    il provvedimento impugnato è una sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione concordata della pena il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione delle doglianze non contemplate dalla norma.
  • La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per lamentare l'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che ciò rientri nelle ipotesi di impugnazione previste dalla legge.
  • Un motivo di ricorso che deduca l'erronea qualificazione giuridica del fatto deve indicare in modo specifico quale sia la corretta qualificazione alternativa; in mancanza, il motivo è generico e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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