Cassazione Civile, Ordinanza n. 38979/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna aveva convenuto in giudizio una dipendente della Provincia di Nuoro per ottenere il risarcimento del danno, quantificato forfettariamente, derivante dall'omesso riversamento all'amministrazione dei compensi percepiti per incarichi privati svolti in costanza di rapporto di pubblico impiego e non autorizzati ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. In primo grado la Sezione regionale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; in appello la Corte dei conti aveva invece affermato la giurisdizione contabile. La soccombente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo attinente alla giurisdizione. Prima della camera di consiglio depositava però atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che il giudizio di merito riassunto davanti alla Corte dei conti si era nel frattempo definito e che ella aveva provveduto al riversamento delle somme percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. perché presentata prima dell'adunanza camerale, tramite difensore munito di mandato speciale e notificata al Procuratore generale della Corte dei conti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese, considerando il Procuratore generale presso la Corte dei conti parte solo in senso formale, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché tale misura non si applica alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
costituisce il parametro sostanziale dell'obbligo di riversamento dei compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi non autorizzati
la rinuncia al ricorso è rituale se effettuata nelle forme prescritte, prima dell'adunanza camerale, da difensore munito di mandato speciale; non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta prima della decisione e con le forme di legge, determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso è valida quando è compiuta dal difensore munito di mandato speciale ed è notificata alla controparte o al suo rappresentante processuale, in modo da rendere certa la volontà estintiva.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, poiché la norma lo collega soltanto a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il pubblico ministero contabile interviene come parte solo formale, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in caso di estinzione per rinuncia.
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