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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45467/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, aveva dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione senza fissare alcuna udienza e senza comunicazione rituale alla difesa. Il motivo unico dedotto denunciava violazione dell'art. 627 c.p.p. in relazione agli artt. 127, 179, 530, 602 c.p.p., sostenendo che la declaratoria di prescrizione in fase predibattimentale è illegittima quando sussistono elementi probatori insufficienti o contraddittori sull'attribuibilità soggettiva del fatto, e che la precedente pronuncia di annullamento della Cassazione aveva peraltro evidenziato insufficienza della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che la declaratoria de plano di estinzione del reato in sede predibattimentale è nulla e non è autorizzata dall'art. 129 c.p.p., poiché tale norma può operare solo in relazione a un giudizio in senso tecnico e non nella fase predibattimentale. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando le prove sono insufficienti o contraddittorie circa l'attribuibilità soggettiva, non è legittima la dichiarazione di estinzione per prescrizione in assenza della rituale fissazione dell'udienza e del contraddittorio; pertanto è necessario procedere a nuovo giudizio con pieno contraddittorio e partecipazione della difesa.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p. (falsificazione di documenti)

    Riferimento alla fattispecie perseguente la falsificazione di una patente di guida estera contestata all'imputato nell'origine del procedimento

  • art. 482 c.p. (uso di atto falso)

    Collegamento alle ipotesi di utilizzazione di documenti falsi, contestate unitamente all'art. 477 c.p.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma invocata nel ricorso per censurare la pronuncia impugnata; la Corte rileva l'illegittimità della declaratoria de plano di estinzione in sede predibattimentale

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle garanzie difensive e al rispetto del contraddittorio nella fase procedimentale

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato nell'insieme delle norme procedurali invocate per la necessità di corretta tempestiva comunicazione e partecipazione della difesa

  • art. 530 c.p.p., comma secondo

    La Corte richiama il principio per cui l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori si equiparano alla mancanza di prove, rilevante ai fini dell'improcedibilità di una declaratoria predibattimentale

  • art. 602 c.p.p.

    Invocato nel quadro delle norme sul procedimento di cassazione e sugli effetti delle pronunce impugnate

  • art. 129 c.p.p.

    Interpretato dalla Corte nel senso che l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità opera rispetto al giudizio in senso tecnico e non autorizza una declaratoria de plano nella fase predibattimentale

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 2, n. 41498/2004; Cass. Sez. 1, n. 44848/2008; Sez. Un. 25/01/2005 n. 12283)

    Richiamati per affermare i principi: nullità della sentenza che dichiara de plano l'estinzione prima del dibattimento; illegittimità della declaratoria di prescrizione predibattimentale in assenza di fissazione dell'udienza e del contraddittorio; necessità di piena pienezza del contraddittorio anche nelle decisioni prosciolgitive

Massime di principio

  • Non è legittimo dichiarare de plano l'estinzione del reato per prescrizione nella fase predibattimentale senza fissare udienza e garantire la comunicazione rituale alla difesa
  • Quando gli elementi probatori sono insufficienti o contraddittori circa l'attribuibilità soggettiva, ciò equivale alla mancanza di prove e impone che la questione sia trattata con pieno contraddittorio, non con una declaratoria predibattimentale
  • L'art. 129 c.p.p. non conferisce al giudice un potere autonomo di decidere in via de plano nella fase predibattimentale; la regola del sindacato immediato di cause di non punibilità si applica nell'ambito di un giudizio in senso tecnico
  • Se la Cassazione, con precedente annullamento, ha devoluto questioni (es. verifica di residenza per validità di documento estero), la Corte di rinvio deve esaminare espressamente tali questioni nel contraddittorio
  • La declaratoria di estinzione pronunciata senza il rispetto delle garanzie processuali è annullabile e comporta il rinvio per nuovo giudizio

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