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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01432/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, rilevando il difetto di specificità della censura perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, in sintesi, la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Dal testo emerge che la doglianza era formulata in modo generico, senza una specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata e senza indicare la correlazione tra le ragioni poste a base della sentenza e quelle dedotte nel ricorso. La Corte rileva che la decisione di merito aveva già esposto le ragioni per ritenere integrata l'evasione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sicché il motivo si limitava a evocare il vizio senza confrontarsi realmente con la motivazione censurata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava il reato di evasione; la Corte di cassazione non entra nel merito della sussistenza del reato, ma rileva che la Corte di appello aveva motivato sulla sua integrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi, per mancata correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza di carenza di motivazione è ritenuta meramente evocativa del vizio denunciato e non idonea a scardinare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare in modo apodittico un vizio di motivazione: è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata e indicare in modo specifico le ragioni dell'asserito errore.
  • La genericità del motivo, quando non evidenzia la correlazione tra la motivazione della decisione e le censure proposte, determina l'inammissibilità del ricorso per aspecificità.
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito la responsabilità penale quando la doglianza si limiti a riprodurre formule di stile prive di effettiva critica della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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