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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10181/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di una precedente decisione della Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso del 90% dell’Irpef versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in conseguenza dei benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990. L’Agenzia delle Entrate aveva dato esecuzione alla decisione soltanto nei limiti del 50% del rimborso, applicando la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale attuativo. La CTR, ritenendo non satisfattivo il pagamento parziale, aveva invece nominato un commissario ad acta per liquidare integralmente il rimborso, reputando irrilevante lo ius superveniens e valorizzando l’intangibilità del giudicato. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. n. 91/2017, e del provvedimento direttoriale del 29 settembre 2017, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta anche nel giudizio di ottemperanza e circoscrivere la condanna nei limiti delle risorse stanziate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 si applica anche nella fase esecutiva e di ottemperanza, poiché incide non sul diritto al rimborso in sé, già accertato, ma sulle modalità di attuazione del comando giudiziale e sulla concreta liquidazione nei limiti delle risorse disponibili. La CTR aveva quindi errato nel negare l’applicabilità della normativa sopravvenuta e nel disporre l’integrale pagamento senza verificare la capienza dei fondi e senza adottare i provvedimenti esecutivi coerenti con tale disciplina. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disposizione, letta alla luce delle modifiche sopravvenute, disciplina le modalità attuative del rimborso per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 e consente di operare nei limiti delle risorse stanziate, rilevando nella fase esecutiva e di ottemperanza.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91

    convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123

    Lo ius superveniens non incide sul diritto al rimborso già accertato, ma sulle modalità di liquidazione ed esecuzione del credito nella fase di ottemperanza.

  • Provvedimento 29 settembre 2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    provvedimento direttoriale n. 195405/2017 del 26/09/2017

    È l’atto attuativo della disciplina sopravvenuta, richiamato per la concreta esecuzione dei rimborsi nei limiti delle risorse disponibili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70

    Nel giudizio di ottemperanza tributario il giudice deve verificare l’attuazione del giudicato e, se necessario, adottare provvedimenti specifici per dare completa esecuzione alla decisione.

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies

    La disciplina è applicabile alla fase esecutiva/ottemperanza e richiede la verifica della disponibilità dei fondi stanziati per la concreta erogazione del rimborso.

  • D.L. 31 dicembre 2019, n. 162, art. 29

    Richiamato come ulteriore intervento normativo nella disciplina dei rimborsi e delle relative modalità di attuazione.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che incide sulle modalità di pagamento di un credito già giudizialmente accertato si applica anche nel giudizio di ottemperanza, quando regola la fase esecutiva del comando giudiziale e non il diritto sostanziale già coperto da giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali collegati a benefici per eventi calamitosi, il giudice deve verificare la capienza dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, adottare i provvedimenti esecutivi previsti dalla normativa di contabilità pubblica per assicurare la migliore attuazione possibile del giudicato.
  • L’accertamento della disponibilità delle risorse pubbliche stanziate per il rimborso appartiene alla fase di esecuzione del giudicato e non è soggetto al rigido regime degli oneri di allegazione e prova proprio del giudizio di cognizione sul diritto al rimborso.
  • L’esistenza del giudicato sul diritto al rimborso non impedisce che lo ius superveniens disciplini il quomodo dell’adempimento e la quantificazione effettiva del pagamento nei limiti delle risorse previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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