Cassazione Penale, Sentenza n. 01864/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, con cui era stato negato l'accesso all'esecuzione della pena presso il domicilio per la pena residua inflitta per detenzione a fini di spaccio e violenza/minaccia a pubblico ufficiale. Il ricorrente censura la motivazione del Tribunale, sostenendo che il diniego si è fondato in via predominante sul trascorso tossicomanico e su assenza di un percorso ambulatoriale (ritenuto dal Tribunale non meritevole), elementi che il difensore ritiene non prescritti dalla legge e comunque non corrispondenti alla situazione attuale del detenuto, che invece avrebbe aderito recentemente a un programma trattamentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il diniego del beneficio sulla base di una prognosi negativa di recidivanza: gravi episodi disciplinari in carcere, ripetuti trasferimenti e una dipendenza da stupefacenti non risolta, oltre al fatto che non sussisteva una presa in carico ambulatoriale che potesse mitigare il rischio di commissione di nuovi reati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 26 novembre 2010, n. 199
l’esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura si applica soltanto ai condannati a pena detentiva non superiore a diciotto mesi; sono ostative le ipotesi in cui sussista la concreta possibilità, risultante da "specifiche e motivate ragioni", che il condannato commetta altri delitti
La norma è interpretata come consentire l'esecuzione domiciliare per pene brevi ma ammettere ostatività qualora vi sia una prognosi concreta di commissione di nuovi reati. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti "specifiche e motivate ragioni" derivanti da condotta carceraria e tossicodipendenza, legittimando il diniego.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Richiamata per evidenziare che l'istituto dell'esecuzione domiciliare disciplinato dalla legge n.199 può applicarsi anche in deroga alle regole generali previste per la detenzione domiciliare, ma la valutazione della pericolosità resta rimessa al giudice secondo i parametri previsti dalla legge n.199.
art. 27 Cost.
Richiamato per il principio del finalismo rieducativo che ispira la disciplina delle modalità alternative di esecuzione della pena; tuttavia il principio non esclude valutazioni di rischio concreto di recidiva quando emerga dalla motivazione.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte una volta dichiarato l'infondatezza del ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Di Rocco, Rv. 282488 - 01)
Precedente che chiarisce che l'istituto previsto dalla legge n.199 è applicabile anche in deroga alle regole generali dell'art.47-ter, e che la valutazione dell'accesso al beneficio può prescindere da valutazioni di "meritevolezza" simili a quelle richieste per la detenzione domiciliare ordinaria.
Massime di principio
- L'accesso all'esecuzione della pena presso il domicilio (legge n.199/2010) è riservato a condannati con pena detentiva non superiore a 18 mesi, ma il giudice può negarlo se sussistono "specifiche e motivate ragioni" che facciano ritenere concreto il rischio di commissione di nuovi reati.
- Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi oggettivi e documentati quali gravi episodi disciplinari in carcere, ripetuti trasferimenti e una dipendenza da sostanze non risolta; tali elementi possono prevalere anche se esistono iniziative trattamentali recenti, se queste non risultano efficaci o supportate da presa in carico stabile.
- La legge non richiede obbligatoriamente la presenza di un percorso ambulatoriale per concedere il beneficio, ma la mancanza di una presa in carico terapeutica stabile è un elemento che il giudice può valutare negativamente nella stima del rischio di recidiva.
- Per migliorare le prospettive di ottenere l'esecuzione domiciliare, il ricorrente dovrebbe documentare in modo concreto: presa in carico terapeutica continuativa (ambulatoriale o residenziale), esiti positivi del programma trattamentale, assenza di recenti gravi infrazioni disciplinari, rete di supporto sociale stabile e idoneità del luogo di esecuzione.
- Le decisioni sono fortemente ancorate alla motivazione del giudice di merito: un diniego ben motivato e documentato è difficilmente superabile in cassazione se coerente e privo di vizi logico-giuridici.
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