Ordinanza n. 1642/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 7686 del 27.3.2026, in pari data notificato a mezzo P.E.C. – procedimento per la verifica della legittimità e conformità urbanistica della SCIA alternativa al P.d.C., acquisita al prot. n. 28831 in data 3.12.2025, avviato con nota n. 2744 in data 30 gennaio 2026 - pratica edilizia n. 259/2025; b) del provvedimento prot. n. 7930 del 31.3.2026, in pari data notificato a mezzo P.E.C. – procedimento per la verifica della legittimità e conformità urbanistica della SCIA alternativa al P.d.C., acquisita al prot. n. 30552 in data 30.12.2025, avviato con nota n. 2747 in data 30 gennaio 2026 - pratica edilizia n. 279/2025; c) del provvedimento prot. n. 7929 del 31.3.2026, in pari data notificato a mezzo P.E.C. - procedimento per la verifica della legittimità e conformità urbanistica della SCIA alternativa al P.d.C., acquisita al prot. n. 30549 in data 30.12.2025, avviato con nota n. 2746 in data 30 gennaio 2026 - pratica edilizia 278/2025; d) del provvedimento prot. n. 7922 del 31.3.2026, in pari data notificato a mezzo P.E.C. – procedimento per la verifica della legittimità e conformità urbanistica della SCIA alternativa al P.d.C., acquisita al n. 29345 in data 11.12.2025, avviato con nota n. 2745 in data 30 gennaio 2026 - pratica edilizia 266/2025; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso le comunicazioni di avvio del procedimento, prot. n. 2744 del 30.01.2026, prot. n. 745 del 30.1.2026, prot. 2747 del 30.1.2026 e prot. n. 2746 del 30.1.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di annullamento delle SCIA alternative al permesso di costruire, adottati all’esito della verifica di legittimità e conformità urbanistica di quattro pratiche edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato quattro provvedimenti comunali, oltre agli atti presupposti e alle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In particolare, ha contestato la verifica comunale relativa alla legittimità e conformità urbanistica di SCIA alternative al permesso di costruire. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente aveva rappresentato nel procedimento l’esistenza e la funzionalità di un sistema di smaltimento dei reflui, posto a servizio degli immobili interessati, alternativo all’allaccio alla rete fognaria. Il Comune, pur avendo attivato il contraddittorio procedimentale, non avrebbe espressamente confutato tale circostanza e avrebbe fondato l’annullamento delle SCIA sulla mera asserita inesistenza delle opere di urbanizzazione primaria. È stato inoltre rilevato che gli annullamenti sarebbero intervenuti oltre il termine previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso prima facie fondato, nella fase cautelare, per deficit di istruttoria e di motivazione. Il Comune non ha adeguatamente verificato né confutato la circostanza, dedotta dalla società, relativa all’esistenza e funzionalità di un sistema alternativo di smaltimento dei reflui; pertanto, la decisione amministrativa è apparsa basata su un accertamento incompleto e su una motivazione non sufficiente. Il Collegio ha inoltre considerato rilevante il fatto che i provvedimenti di annullamento delle SCIA siano stati adottati oltre il termine richiamato dall’art. 19 della legge n. 241/1990. L’istanza cautelare è stata accolta e i provvedimenti impugnati sono stati sospesi ai fini del riesame della posizione della ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 10 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il TAR ha richiamato il termine previsto dalla disciplina della SCIA, rilevando prima facie che gli annullamenti comunali sarebbero intervenuti oltre tale termine.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare e della sospensione dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- Nella verifica comunale della legittimità e conformità urbanistica di una SCIA, l’amministrazione deve esaminare e motivatamente confutare le circostanze rilevanti rappresentate dall’interessato nel contraddittorio procedimentale; non è sufficiente fondare l’intervento repressivo sulla mera affermazione dell’inesistenza di un presupposto urbanistico senza confrontarsi con gli elementi contrari dedotti.
- L’annullamento o l’adozione di misure inibitorie relative a una SCIA deve rispettare i termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990; il superamento del termine costituisce un profilo rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dell’intervento amministrativo.
- Quando il provvedimento di annullamento di una SCIA presenta un deficit istruttorio e motivazionale, il giudice amministrativo può sospenderne l’efficacia ai fini del riesame, lasciando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
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