Cassazione Penale, Ordinanza n. 33576/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti erano due: il primo contestava l'insussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio; il secondo chiedeva la riqualificazione della condotta in ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze miravano, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo, la sostituzione dell'organo motore e l'abrasione del numero di telaio come condotte integranti il fatto materiale e come indici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della finalità di occultarne l'origine illecita.
Norme richiamate
Il riciclaggio è ritenuto configurabile quando la condotta di alterazione degli identificativi del veicolo e di sostituzione dell'organo motore risulti idonea a ostacolare la tracciabilità del bene e sia sintomatica della consapevolezza della provenienza delittuosa.
La riqualificazione in ricettazione è esclusa quando le concrete modalità della condotta, come la sostituzione del motore e l'abrasione del numero di telaio, indicano un intervento finalizzato a rendere più difficoltosa l'individuazione dell'illecita provenienza del bene.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata è esente da vizi logici o giuridici.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito sono inammissibili, perché la Corte non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente congrua.
- In materia di riciclaggio, l'alterazione degli elementi identificativi di un bene e la sostituzione di sue componenti essenziali possono integrare la condotta tipica e costituire indici significativi della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
- La riqualificazione della condotta in ricettazione non è consentita quando le modalità concrete dell'intervento sul bene rivelano non solo la ricezione o il possesso, ma anche un'attività di occultamento o mascheramento dell'origine illecita.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione completa, coerente e immune da vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33553/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33554/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33555/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33556/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33558/2025 del 10/10/2025
- ordinanza_penale · 10 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33560/2025 del 10/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →