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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33576/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dalla motivazione emerge che i motivi dedotti erano due: il primo contestava l'insussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio; il secondo chiedeva la riqualificazione della condotta in ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le doglianze miravano, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. In particolare, la sentenza impugnata aveva valorizzato l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo, la sostituzione dell'organo motore e l'abrasione del numero di telaio come condotte integranti il fatto materiale e come indici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della finalità di occultarne l'origine illecita.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il riciclaggio è ritenuto configurabile quando la condotta di alterazione degli identificativi del veicolo e di sostituzione dell'organo motore risulti idonea a ostacolare la tracciabilità del bene e sia sintomatica della consapevolezza della provenienza delittuosa.

  • art. 648 c.p.

    La riqualificazione in ricettazione è esclusa quando le concrete modalità della condotta, come la sostituzione del motore e l'abrasione del numero di telaio, indicano un intervento finalizzato a rendere più difficoltosa l'individuazione dell'illecita provenienza del bene.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata è esente da vizi logici o giuridici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi che si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del merito sono inammissibili, perché la Corte non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente congrua.
  • In materia di riciclaggio, l'alterazione degli elementi identificativi di un bene e la sostituzione di sue componenti essenziali possono integrare la condotta tipica e costituire indici significativi della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
  • La riqualificazione della condotta in ricettazione non è consentita quando le modalità concrete dell'intervento sul bene rivelano non solo la ricezione o il possesso, ma anche un'attività di occultamento o mascheramento dell'origine illecita.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto se la sentenza impugnata ha già fornito una motivazione completa, coerente e immune da vizi logici o giuridici.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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