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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04804/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e disattese con argomentazione logica e puntuale, oltre a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato il fatto come tentata rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta non negli artt. 56 e 628 c.p. (tentata rapina), ma negli artt. 56 e 624 c.p. (tentato furto). La censura riproponeva, secondo la Corte, doglianze già formulate in appello e già specificamente respinte con motivazione puntuale, limitandosi a prospettare una diversa lettura del merito, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione alla configurabilità del tentativo sia di rapina sia, in tesi difensiva, di furto.

  • art. 628 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della tentata rapina, qualificazione condivisa dalla sentenza impugnata e non scalfita dal ricorso.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato dalla difesa come norma che avrebbe dovuto reggere la qualificazione del fatto in termini di tentato furto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte in appello e già respinte con motivazione specifica e non illogica.
  • La contestazione della qualificazione giuridica del fatto non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se il giudice di merito ha esaminato in modo puntuale la sequenza delle condotte e la sussunzione del fatto nella fattispecie contestata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non evidenzia un vero vizio di legge o di motivazione, ma propone soltanto una lettura alternativa degli elementi fattuali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente possono essere poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Come è indicizzato

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Testo integrale

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