Sentenza n. 14624/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto di ingresso per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia al Cairo e comunicato il 29/03/2026 e per la condanna dell’Ambasciata al rilascio del visto d’ingresso e alla riconsegna del passaporto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, comunicato tramite e-mail, con contestuale trattenimento del passaporto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia al Cairo e ha chiesto la condanna dell'amministrazione al rilascio del visto e alla restituzione del passaporto. Il giudice ha ritenuto fondata, con carattere pregiudiziale, la censura di difetto di motivazione. Dagli atti risultava che il diniego non era stato formalmente notificato e che la sua esistenza era desumibile soltanto da una comunicazione e-mail dell'agenzia incaricata della trattazione della pratica. L'amministrazione, inoltre, non aveva ottemperato all'ordinanza istruttoria con cui le era stato richiesto di depositare elementi rilevanti, condotta valutabile in senso favorevole al ricorrente ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. È stata inoltre dedotta e non contestata l'ingiustificata ritenzione del passaporto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego per totale carenza di motivazione. L'annullamento non ha comportato l'obbligo di rilascio del visto, ma ha lasciato salvi gli ulteriori provvedimenti che l'amministrazione potrà adottare in sede di riesame. L'amministrazione dovrà concludere il riesame entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tenendo conto delle deduzioni e della documentazione prodotte dal ricorrente nel giudizio e nel successivo procedimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla restituzione immediata del passaporto e al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.
La mancata ottemperanza dell'amministrazione all'ordine istruttorio è stata valutata dal giudice in senso favorevole alla parte ricorrente, insieme alle altre risultanze processuali.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite direttamente in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Un diniego di visto d'ingresso deve essere formalmente portato a conoscenza dell'interessato e adeguatamente motivato; la mera comunicazione informale dell'esito negativo, priva dell'indicazione delle ragioni della decisione, non soddisfa l'obbligo di motivazione e legittima l'annullamento dell'atto.
- Quando l'amministrazione non ottempera ingiustificatamente a un'ordinanza istruttoria, il giudice può valutare tale comportamento, unitamente alle altre risultanze processuali, in senso favorevole alla parte che aveva interesse all'acquisizione degli elementi non prodotti.
- L'annullamento di un diniego di visto per difetto di motivazione impone la riedizione del potere, ma non determina automaticamente il rilascio del visto: restano salvi gli ulteriori provvedimenti motivati adottabili dall'amministrazione, nel rispetto del termine fissato dal giudice e delle deduzioni e documenti presentati dall'interessato.
- La ritenzione del passaporto da parte dell'amministrazione, quando prospettata dal ricorrente e non contestata in giudizio, può fondare la condanna alla sua immediata restituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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