Cassazione Civile, Ordinanza n. 24788/2026 del 26/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’omesso versamento dell’IMU per l’anno 2012, per l’importo di 103.675 euro, deducendo l’intervenuta prescrizione. Il ricorso è stato respinto in primo grado, ritenendosi rispettato il termine quinquennale poiché l’avviso era stato notificato il 20 dicembre 2017. La decisione è stata confermata in appello, con la precisazione che il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 era un termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento e scadeva il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferiva il tributo. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2948, n. 4, c.c.; omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella prescrizione del tributo al 31 dicembre 2017, considerando che l’avviso era stato ricevuto il 26 febbraio 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente tutti i motivi. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, affermando che la decisione di merito, esaminando e respingendo le doglianze nel merito, conteneva una statuizione implicita di rigetto sull’eccezione di prescrizione. Nel merito, la Corte ha distinto il termine di decadenza entro cui l’amministrazione può accertare il tributo dal termine di prescrizione applicabile al credito tributario dopo l’accertamento e la liquidazione. Per i tributi locali, l’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 stabilisce il termine decadenziale per la notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Poiché l’avviso IMU relativo al 2012 era stato notificato il 20 dicembre 2017, il termine decadenziale era stato rispettato. La Corte ha inoltre ribadito che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: rileva la data in cui l’amministrazione ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notificazione, non quella, eventualmente successiva, in cui l’atto è stato ricevuto dal contribuente. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.880 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
omesso esame o nullità della sentenza per vizi processuali
La censura di omessa pronuncia è stata esaminata quale vizio processuale, ma ritenuta infondata perché la decisione di merito implicava il rigetto dell’eccezione.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Non ricorre omessa pronuncia quando la pretesa non espressamente esaminata risulta incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione e deve quindi ritenersi implicitamente respinta.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
il termine per la notifica dell’atto di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
La disposizione prevede un termine decadenziale per l’esercizio del potere di accertamento dei tributi locali, non un termine prescrizionale.
art. 1, comma 163, l. n. 296/2006
termine per la riscossione coattiva dei tributi locali
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dei termini decadenziali relativi ai tributi locali.
art. 2946 c.c.
prescrizione ordinaria decennale
La norma individua in generale il termine decennale di prescrizione dei diritti, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2948, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche
La Corte richiama l’applicazione del termine quinquennale ai tributi locali, qualificati come prestazioni periodiche collegate a una causa debendi continuativa; tale termine riguarda il credito da riscuotere dopo l’accertamento, non il termine decadenziale per notificare l’accertamento.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari
La disposizione consente l’applicazione, agli atti tributari, del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo ai tributi locali occorre distinguere il termine decadenziale entro cui l’amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento dal termine prescrizionale applicabile al credito tributario dopo il suo accertamento e la sua liquidazione.
- Il termine previsto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per la notifica dell’avviso di accertamento relativo a tributi locali è un termine di decadenza e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
- Ai fini del rispetto del termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo, opera la scissione soggettiva degli effetti della notificazione: rileva la data in cui l’amministrazione ha posto in essere gli elementi necessari per la notificazione, non quella successiva di ricezione dell’atto da parte del contribuente.
- L’eccezione di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito, pur senza un’espressa statuizione sul singolo motivo, contiene una motivazione logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e comporta quindi un rigetto implicito.
- Il termine quinquennale di prescrizione dei tributi locali, riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., non può essere utilizzato per contestare il rispetto del diverso termine decadenziale previsto per la notificazione dell’avviso di accertamento.
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