Cassazione Penale, Sentenza n. 22183/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta conoscenza del procedimento e alla declaratoria di latitanza; censura della valorizzazione delle intercettazioni della sorella; 2) nullita della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata ai sensi dell'art. 165 c.p.p., poiché il ricorrente era detenuto in Perù a seguito di richiesta di estradizione; 3) nullita del decreto di latitanza per mancata esecuzione di ricerche nei luoghi indicati (Peru' e presunta residenza in Spagna).
La decisione
Il ricorso e' rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello circa la volonta' del ricorrente di sottrarsi a misure cautelari successive (non e' necessario dimostrare la conoscenza formale dell'emissione del provvedimento, basta essersi posti in condizioni di irreperibilita' sapendo che un provvedimento poteva essere emesso); ha ritenuto adeguate le ricerche svolte dalle forze di polizia (non sempre obbligatorie ricerche all'estero in assenza di elementi che indichino stabile dimora all'estero); ha ritenuto valida la notifica tramite consegna al difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p. per l'imputato latitante arrestato all'estero. E' stata inoltre richiamata l'omessa tempestiva eccezione di nullita' ai sensi dell'art. 182 c.p.p. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (artt. 73 e 74)
norme sostanziali che disciplinano i reati di traffico e spaccio di stupefacenti contestati all'imputato
consente la notifica mediante consegna dell'atto al difensore per l'imputato latitante o evaso, anche se successivamente arrestato all'estero; applicata in questo caso come metodo valido di notifica
prevede la speciale procedura per l'imputato dimorante o residente all'estero; la Corte ha escluso la sua applicabilita' alla fattispecie del latitante arrestato all'estero notificato tramite difensore
stabilisce l'obbligo di proporre immediatamente l'eccezione di nullita' relativa alla notifica; la mancata tempestiva eccezione rileva e puo' determinare decadenza
regola le ricerche della polizia giudiziaria; per la declaratoria di latitanza le ricerche devono essere esaustive ma non obbligatoriamente comprensive di luoghi esteri o di quelli indicati per l'irreperibilita' qualora manchino elementi sulla stabile dimora all'estero
Massime di principio
- Per la declaratoria di latitanza non e' necessario dimostrare che l'imputato fosse a conoscenza formale dell'emissione del provvedimento: e' sufficiente che si sia posto in condizioni di irreperibilita' sapendo che un provvedimento poteva essere emesso
- Le ricerche da parte della polizia giudiziaria devono essere adeguate ed esaustive rispetto al duplice scopo (verificare l'impossibilita' di eseguire la misura e l'eventuale sottrazione volontaria), ma non e' sempre obbligatorio effettuare ricerche all'estero se non esistono elementi che attestino la stabile dimora all'estero
- La notifica all'imputato latitante arrestato all'estero puo' essere validamente effettuata mediante consegna all'avvocato difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p.; la procedura speciale per i residenti all'estero (art. 169) non trova applicazione al latitante arrestato all'estero
- Le eccezioni di nullita' relative alla notifica devono essere sollevate immediatamente davanti al giudice ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; la mancata tempestiva deduzione puo' precludere la valutazione della nullita'
- Elementi probatori indiretti (intercettazioni di terzi, dichiarazioni di familiari, uso di documenti falsi) possono essere legittimamente valorizzati per ricostruire l'intento di sottrarsi alle misure, purche vi sia un adeguato percorso motivazionale del giudice
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