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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n.51/2026 del Tribunale civile di Nocera Inferiore, seconda sezione, pubblicata in data 8 gennaio 2026, con la quale il Comune di Scafati è stato condannato al pagamento, in favore dell'avv. Giacomo Ganeri quale procuratore antistatario, delle spese di lite ivi liquidate.

Giustizia amministrativa202601132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune di Scafati alla sentenza n. 51/2026 del Tribunale civile di Nocera Inferiore, che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha domandato l'ottemperanza alla sentenza n. 51/2026 del Tribunale civile di Nocera Inferiore, pubblicata l'8 gennaio 2026 e divenuta esecutiva, deducendo che il Comune non aveva pagato le spese di lite liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. Ha rappresentato che era decorso senza pagamento il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando sulla base della documentazione l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale recante una condanna pecuniaria del Comune e il decorso del termine dilatorio senza adempimento. Ha ordinato al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza civile, pagando le somme dovute e gli eventuali accessori di legge maturati sino al soddisfo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente da notificare alla controparte, sarà nominato un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una misura coercitiva di euro 10 per ogni giorno di ritardo successivo al termine assegnato, fino all'adempimento e nel limite massimo complessivo di euro 1.000. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori se dovuti e rimborso del contributo unificato effettivamente versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Quanto alla misura coercitiva indiretta di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ritiene equo, avuto riguardo alla natura dell'obbligazione ed all'entità del credito azionato, determinare una somma pari ad euro 10,00 per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine sopra assegnato e fino all'effettivo adempimento, con limite massimo complessivo di euro 1.000,00.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre una misura coercitiva indiretta, commisurandola alla natura dell'obbligazione e all'entità del credito; qui è stata fissata in euro 10 per ogni giorno di ritardo, con tetto complessivo di euro 1.000.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale recante una condanna pecuniaria a carico dell'Amministrazione comunale e risulta decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il pagamento sia intervenuto.

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, senza che il pagamento sia intervenuto, consente di procedere all'accoglimento della domanda di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale e, quando previsto, il decorso del termine dilatorio per il pagamento senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e disporre, in caso di ulteriore ritardo, una penalità di mora commisurata alla natura dell'obbligazione e all'entità del credito, anche con un limite massimo complessivo.
  • In caso di persistente inadempimento, l'esecuzione del giudicato può essere affidata a un commissario ad acta nominato in via sostitutiva su istanza del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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