Cassazione Civile, Ordinanza n. 35273/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato il loro gravame. In cassazione hanno dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 143 e 149 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la nullità della notificazione dell'atto di citazione eseguita in un domicilio diverso da quello effettivo, quale risultante dalle certificazioni anagrafiche. La controversia ruotava dunque sulla validità della notifica e sulla rilevanza, a tal fine, dei dati anagrafici rispetto alla dimora abituale effettiva del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato l'impostazione della Corte d'Appello, secondo cui il luogo rilevante per la notificazione è quello in cui il destinatario dimora di fatto in modo abituale, mentre le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e possono essere superate da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento rimessa al giudice di merito. Nel caso concreto, la dimora abituale nel luogo di notifica era stata desunta anche dalla notificazione ivi eseguita della sentenza appellata e dalla sottoscrizione personale dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma processuale invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità della notifica
richiamato come norma processuale invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità della notifica
richiamato come norma processuale invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità della notifica
richiamato come norma processuale invocata dai ricorrenti per sostenere la nullità della notifica
indicato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile o infondato
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
indicato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile o infondato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini della validità della notificazione alla persona fisica, il luogo rilevante è quello della dimora abituale effettiva del destinatario, non quello risultante in via formale dalle certificazioni anagrafiche.
- Le risultanze anagrafiche circa residenza o dimora hanno valore presuntivo e possono essere superate da qualunque elemento di prova idoneo, la cui valutazione compete al giudice di merito.
- La contestazione della nullità della notifica non può fondarsi sulle sole risultanze anagrafiche quando dagli atti processuali emergano elementi univoci contrari sulla dimora effettiva del destinatario.
- In sede di legittimità, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato e applicare la condanna alle spese, oltre agli effetti processuali connessi al contributo unificato.
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