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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26176/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna (capo M, art. 644 c.p.) per usura, deducendo: (1) violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all'art. 644 c.p., nonché contestando l'applicazione dell'art. 5 c.p.; (2) violazione ed errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" (sentenza di appello che condivide integralmente le argomentazioni del primo grado) e che i motivi presentati fossero generici, reiterativi dei motivi già proposti e motivatamente respinti in appello, non contenendo un confronto critico specifico con la motivazione della Corte di appello. Sul punto delle generiche ai sensi dell'art. 62-bis la Corte ha rilevato l'assenza di elementi positivi forniti dalla difesa e ha richiamato la riforma (d.l. n.92/2008 conv. L.125/2008) che impedisce il riconoscimento automatico della diminuzione per il solo stato di incensuratezza. Sono state dichiarate inammissibili anche le motivazioni aggiunte e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (usura). La Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica e gli elementi tipici del delitto fossero adeguatamente provati e ricostruiti dalla Corte di appello sulla base delle dichiarazioni testimoniali e del materiale acquisito.

  • art. 5 cod. pen.

    La ricorrente richiamava questa norma nella doglianza; la Corte ha osservato che la contestazione relativa a tale disposizione non era stata specificamente dedotta in appello e, in ogni caso, è risultata generica e priva di confronto critico con la motivazione di secondo grado, rendendola inammissibile.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato che l'assenza di elementi positivi offerti dalla difesa legittima il mancato riconoscimento delle generiche; inoltre ha richiamato l'effetto della riforma (d.l. n.92/2008 conv. L.125/2008) per cui la sola incensuratezza non è più sufficiente per la diminuente.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti della relazione in Corte di Cassazione; qui citata per giustificare la presentazione sintetica dei motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi; la Corte ha quindi dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, essendo inammissibile il ricorso principale.

  • d.l. n.92/2008 conv. nella L. n.125/2008

    Riforma richiamata in relazione all'art. 62-bis: ha inasprito i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rendendo insufficiente la sola assenza di precedenti per ottenere la diminuente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre gli stessi motivi già sollevati in appello e motivatamente respinti (c.d. "doppia conforme").
  • Per essere ammissibile il ricorso deve criticare specificamente e criticamente la motivazione della sentenza impugnata; una mera lettura alternativa del merito non è consentita.
  • Motivi generici, aspecifici o privi di un chiaro riferimento ai presunti errori logico‑giuridici (es. sulla dosimetria della pena o sul mancato riconoscimento delle attenuanti) sono dichiarati inammissibili.
  • Dopo la riforma del 2008, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62‑bis) la sola incensuratezza non è più sufficiente: occorrono elementi positivi di rilevanza attenuante.
  • I motivi aggiunti in cassazione sono inammissibili se il ricorso principale è dichiarato inammissibile (art. 585, co. 4 c.p.p.).
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in casi concreti, l'irrogazione di somme a titolo di ammenda o sanzione pecuniaria.

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