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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01619/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal tribunale in relazione a un procedimento di separazione personale tra coniugi, revoca motivata da una modifica della situazione reddituale intervenuta nell'anno in cui il processo era iniziato e si era concluso. La parte interessata ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, correttamente interpretate le norme applicabili, non si potrebbe tener conto delle variazioni reddituali intervenute nel corso del processo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso. La questione decisa dalla Corte non attiene al merito della revoca, ma al rimedio impugnatorio esperibile contro di essa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche se adottato all'interno del provvedimento di merito, è autonomo e soggetto a un separato regime di impugnazione, ossia l'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre non è consentito investire direttamente la Corte di cassazione con il ricorso avverso la decisione di merito. Poiché la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione direttamente contro la revoca, senza esperire l'opposizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    Individua il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che deve essere esperito prima di ricorrere in cassazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    È richiamato quale norma che disciplina il rito dell'opposizione contro il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 111 Cost.

    È riconosciuto come rimedio ammesso contro il provvedimento di revoca, in quanto provvedimento autonomo e non direttamente impugnabile con ricorso ordinario contro la decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma e non si confonde con la decisione di merito nel cui ambito sia stato eventualmente adottato.
  • Contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato il rimedio ordinario è l'opposizione prevista dalla normativa speciale; il ricorso per cassazione proposto direttamente contro la revoca è inammissibile se non preceduto da tale opposizione.
  • La scelta del rimedio impugnatorio va ricondotta alla qualificazione autonoma del provvedimento di revoca, anche quando esso sia inserito nel provvedimento definitorio della causa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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