Cassazione Civile, Ordinanza n. 04704/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, di un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione aveva richiesto l’accisa su carburante ritenuta evasa, a seguito di PVC della Guardia di finanza svolto nell’ambito di un procedimento penale relativo a rifornimenti di imbarcazioni da diporto negli anni 2008-2012. Nel caso concreto il rifornimento era avvenuto nel porto di Sanremo il 19 settembre 2009 e riguardava un’imbarcazione di proprietà della società, battente bandiera di uno Stato extra UE. La società sosteneva di avere diritto all’esenzione dall’accisa prevista dal punto 3 della tabella A del d.lgs. n. 540 del 1995 e dal d.m. n. 577 del 1995; l’Ufficio riteneva invece la disciplina interna inapplicabile o comunque da disapplicare per contrasto con il diritto dell’Unione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo non necessario disapplicare la normativa interna per la sola pendenza di una procedura di infrazione e considerando sufficiente, per l’uso commerciale dell’unità da diporto e quindi per l’agevolazione, la mera stipula di un contratto di noleggio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva 92/81, del d.lgs. n. 540 del 1995, dell’art. 17 del medesimo TUA, del d.m. n. 577 del 1995 e dell’art. 14, par. 1, lett. c), della direttiva 2003/96/CE, sostenendo che l’esenzione per carburante usato nella navigazione nelle acque comunitarie non fosse applicabile in assenza di un accordo internazionale con le Cook Island, Stato di bandiera dell’imbarcazione, e che la CTR avesse erroneamente equiparato il semplice contratto di noleggio a un effettivo utilizzo commerciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il solo motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria. Ha cassato la sentenza della CTR della Liguria perché la decisione impugnata si poneva in contrasto con i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di esenzione d’accisa per carburante impiegato nella navigazione. In particolare, la Corte ha ribadito che l’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005, nella parte in cui considera commerciale l’unità da diporto quando è oggetto di contratto di locazione o noleggio, deve essere disapplicato se inteso come automatica fonte dell’esenzione; occorre invece accertare in concreto, con onere della prova a carico di chi invoca il beneficio, che la navigazione costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso. Poiché nel caso concreto tale accertamento non era stato compiuto dalla CTR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 540 del 1995
punto 3 tabella A; art. 17
La disciplina interna sulle esenzioni accise non può essere applicata in modo automatico e va coordinata con il diritto dell’Unione; la qualificazione dell’uso commerciale dell’unità da diporto non può derivare dalla sola esistenza del contratto di locazione o noleggio.
d.m. n. 577 del 1995
È richiamato quale atto regolamentare di attuazione della disciplina agevolativa sulle accise, ma la Corte ne ammette l’applicazione solo se conforme al diritto unionale.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 171 del 2005
Va disapplicato nella parte in cui equipara automaticamente l’utilizzazione a fini commerciali dell’unità da diporto alla mera circostanza che il bene sia oggetto di locazione o noleggio.
art. 14, par. 1, lett. c), direttiva 2003/96/CE
L’esenzione per i prodotti energetici usati come carburanti per la navigazione richiede che l’impiego sia effettivamente connesso a una prestazione di servizi a titolo oneroso; non basta la mera qualificazione contrattuale del natante.
direttiva 92/81/CEE
Richiamata come fonte unionale in tema di accise, in continuità di contenuto con la disciplina successiva sul punto.
direttiva 92/12/CEE
Richiamata nel quadro della compatibilità della normativa interna con il diritto unionale in materia di accise.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In materia di esenzione dall’accisa sul carburante per la navigazione, la nozione di utilizzazione commerciale dell’unità da diporto non può essere desunta in via automatica dalla sola esistenza di un contratto di locazione o noleggio, ma richiede un accertamento in concreto dell’effettivo impiego per una prestazione di servizi a titolo oneroso.
- Le disposizioni interne che qualificano come commerciale l’unità da diporto per il solo fatto che sia oggetto di locazione o noleggio devono essere disapplicate se risultano incompatibili con la disciplina unionale sull’esenzione accise.
- Chi invoca il beneficio fiscale dell’esenzione accise ha l’onere di provare la sussistenza dei presupposti sostanziali dell’agevolazione, compreso l’effettivo uso commerciale della navigazione.
- Il giudice di merito non può riconoscere l’esenzione applicando una presunzione automatica fondata sul tipo di contratto, se la norma unionale richiede un controllo sostanziale della destinazione del mezzo.
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