Cassazione Penale, Sentenza n. 31842/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rasia impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma 2, legge fall.), deducendo violazione dell'art. 649 c.p.p. e carenza e manifesta illogicità della motivazione sull'elemento psicologico. Sosteneva che una sentenza penale definitiva (Tribunale Milano 13/12/2016, assoluzione "perché il fatto non costituisce reato") aveva escluso il dolo rispetto ad omessi versamenti tributari (invocando il divieto di bis in idem); che i pagamenti/rateizzazioni e un piano di risanamento accettato dall'Agenzia delle Entrate dimostravano l'assenza di dolo o, al più, colpa; e che le cessioni alla controllata Ovin Comm d'Abruzzo costituivano normali rapporti commerciali e non finanziamenti dolosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna (pena di due anni di reclusione) per bancarotta fraudolenta impropria. I giudici hanno ritenuto che: la sentenza di assoluzione del 2016 riguardava fatti e annualità parzialmente diversi (non escludeva l'intero complesso delle omissioni contestate); la prova raccolta (relazione del curatore, documentazione allegata, consulenze tecniche) dimostrava una serie di operazioni finalizzate a mantenere artificialmente in vita la società nonostante il dissesto già manifestatosi dal 2009; le cessioni senza corrispettivo e gli ingenti crediti verso la controllata, il sistematico inadempimento tributario e il mancato ricorso a procedure concorsuali integravano operazioni dolose e la causalità verso il fallimento. La Cassazione ha quindi ritenuto integrato il dolo generico/volontà di porre in essere operazioni accettando il rischio del dissesto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, legge fallimentare
Distinzione tra bancarotta fraudolenta dolosa (dolo diretto sul fallimento) e bancarotta fraudolenta impropria mediante operazioni dolose: per quest'ultima è sufficiente il dolo generico ovvero l'accettazione del rischio che l'operazione provochi il dissesto
Norma sulla fattispecie (omissione del ricorso per insolvenza) invocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate non fossero riconducibili esclusivamente a tale ipotesi (colposa) ma integrassero operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento
Richiamato dal ricorrente come vizio procedurale; la Corte ha ritenuto la deduzione infondata perché il materiale processuale e la motivazione di merito erano congrui e specifici
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione invocate (error in procedendo e motivazione); la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e non idonee a scalfire la motivazione di merito
art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000
Riferita alla precedente pronuncia di assoluzione per reati tributari; la Corte ha distinto le annualità e l'oggetto della pronuncia, escludendo che quella assoluzione impedisse la valutazione del dolo nel diverso contesto fallimentare
Richiamata per spiegare la differenza tra dolo diretto e dolo eventuale: per alcune fattispecie fallimentari è necessario il dolo eventuale (accettazione del rischio) mentre per altre il dolo diretto
Riferimento alla relazione del curatore acquisita nel processo; la Corte ha dato rilievo probatorio a tale relazione ai fini della ricostruzione del dissesto e delle operazioni contestate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione del motivo nel ricorso; la Corte ha valutato le censure nei limiti consentiti dalla normativa sulla motivazione
Massime di principio
- Una sentenza di assoluzione per reati tributari non impedisce automaticamente che comportamenti omissivi o operazioni connesse possano essere valutati come "operazioni dolose" ai fini di bancarotta se riguardano fatti o annualità diverse o elementi distinti.
- Per la bancarotta fraudolenta impropria (operazioni dolose) è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: è sufficiente che l'agente consapevolmente compia operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economica dell'impresa, accettandone il rischio.
- La qualificazione di finanziamento a favore di una controllata può emergere anche da relazioni commerciali apparentemente normali quando la cedente non ottiene corrispettivi, accumula crediti non riscossi e la controllata è in stato di decozione; tali operazioni possono concorrere al dissesto.
- Piani di rientro o pagamenti parziali non escludono il dolo se sono insufficienti a sanare l'esposizione e non modificano l'esito della crisi aziendale; conta la complessiva consistenza e causalità delle condotte rispetto al dissesto.
- In sede di impugnazione è necessario fornire censure specifiche e autosufficienti su fatti e motivazioni; deduzioni generiche circa l'interpretazione della prova o l'erroneità della motivazione sono generalmente inadeguate.
- Il divieto del bis in idem opera solo rispetto alla stessa materia fattuale e giuridica: occorre verificare identità di oggetto, causa e periodo; decisioni anteriori che riguardano periodi o elementi parzialmente differenti non escludono nuove valutazioni.
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