Cassazione Penale, Ordinanza n. 34567/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputata per un tentativo di furto aggravato in concorso. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, la ricorrente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, lamentando la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La censura è stata ritenuta generica e non supportata dall'indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che avrebbero imposto il proscioglimento; inoltre, si è osservato che il giudizio di appello riguardava solo la commisurazione della pena ed era stato definito con conferma del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non deducibile in sede di legittimità: la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è stata qualificata come "non motivo", poiché priva di specificità e non accompagnata da concrete indicazioni circa la sussistenza di cause evidenti di proscioglimento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato solo per individuare il tentativo del reato contestato in origine.
richiamato solo per descrivere il concorso di persone nel reato contestato.
richiamato come norma base del furto contestato.
richiamato come base delle aggravanti del furto contestato.
consente il proscioglimento immediato solo in presenza di cause evidenti e incontrovertibili; non può essere invocato con doglianze generiche prive di specificazione.
utilizzato per affermare che il motivo deve rientrare nei vizi deducibili in cassazione e rispettare il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
la sua mancata applicazione non può essere lamentata in modo meramente assertivo, senza indicare gli elementi che renderebbero evidente il proscioglimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è ammissibile solo se sorretta da specifiche indicazioni di fatto e di diritto che rendano manifesta l'evidenza del proscioglimento; la mera richiesta astratta di proscioglimento integra un motivo inidoneo.
- Un ricorso per cassazione che non contenga una critica effettiva a una violazione di legge o a un vizio motivazionale, ma si limiti a riproporre un'affermazione apodittica di insussistenza dei presupposti di condanna, è qualificabile come "non motivo" e determina l'inammissibilità.
- La valutazione di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni meramente assertive o generiche, prive del necessario ancoraggio ai dati processuali e alle ragioni giuridiche che sorreggono la richiesta di annullamento.
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