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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06893/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la conferma della responsabilità e la sola parziale riforma in punto di pena già disposta in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procura)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado solo in punto pena, aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati contestati. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., con specifico riferimento alla sussistenza dell'aggravante contestata. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente fattuale e quindi non consentito in sede di legittimità; il secondo, invece, è stato considerato riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, il quale aveva spiegato in modo compiuto le ragioni della ritenuta aggravante.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    La censura sull'aggravante è stata ritenuta non decisiva in cassazione perché già adeguatamente scrutinata e motivatamente respinta in appello; il motivo che la ripropone senza reali questioni di legittimità è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, poiché esse esulano dal sindacato della Corte di cassazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre contestazioni già esaminate e logicamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni effettive della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza di merito abbia illustrato compiutamente le ragioni della sussistenza di un'aggravante, la mera reiterazione della censura non integra un valido vizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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