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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21449/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

La controversia nasce dal versamento di 45.000 euro, effettuato in tre assegni da 15.000 euro ciascuno, che la parte che ha ricevuto le somme riteneva dovesse essere restituito perché privo di giusta causa, con ulteriore domanda di 7.000 euro per danni. La destinataria dei pagamenti ha sostenuto, in primo e secondo grado, che le somme fossero state corrisposte in un contesto di convivenza e relazione sentimentale, come donazione di modico valore, liberalità, donazione indiretta destinata all'acquisto di un'attività commerciale oppure come adempimento di obbligazione naturale; in via subordinata ha contestato che fosse configurabile l'azione di arricchimento senza causa. Il Tribunale ha accolto la domanda restitutoria e la Corte d'appello ha sostanzialmente confermato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dei correlati oneri probatori, lamentando sia l'erronea ammissibilità dell'azione di arricchimento nonostante una pretesa stragiudiziale di restituzione a titolo di mutuo, sia l'inversione dell'onere della prova; 2) nullità per ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero qualificato la dazione come donazione obnuziale; 3) violazione dell'art. 785 c.c., sostenendo che la donazione obnuziale sarebbe stata erroneamente ritenuta soggetta a forma solenne o comunque mal qualificata; 4) violazione delle norme sulla donazione indiretta e sull'onere della prova, censurando il mancato riconoscimento di tale istituto; 5) omessa pronuncia e violazione delle regole sull'onere della prova in tema di animus donandi, contestando l'accertamento di merito circa l'assenza di spirito di liberalità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi e che non vi era stata inversione dell'onere probatorio, essendo stata accertata l'assenza di una causa del trasferimento di denaro; ha giudicato infondato anche il secondo motivo, ribadendo che il giudice può qualificare i fatti allegati dalle parti senza incorrere in ultrapetizione se non altera il nucleo fattuale della domanda; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per difetto di specificità e per mancata illustrazione di dove e come le questioni fossero state dedotte nei gradi di merito, oltre che per non confrontarsi con la motivazione d'appello; ha reputato inammissibile anche il quinto motivo, perché diretto a sollecitare un nuovo esame delle risultanze probatorie e a contestare un accertamento di fatto sulla mancanza di prova della donazione indiretta e dello spirito di liberalità. Il ricorso è stato quindi respinto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione di merito che aveva imposto la restituzione delle somme versate, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili gli altri tre. Non ha liquidato spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimato, ma ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di arricchimento senza causa è stata considerata residuale, ma ammissibile quando dai fatti accertati emerga l'assenza di una causa giustificativa del trasferimento patrimoniale.

  • art. 2042 c.c.

    È stata richiamata in relazione alla natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti allegati senza modificare i fatti costitutivi della domanda.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve applicare d'ufficio le norme di diritto pertinenti ai fatti dedotti dalle parti.

  • art. 785 c.c.

    La questione della donazione obnuziale è stata trattata come fattispecie che, nel caso concreto, non poteva comunque superare il difetto della forma prescritta per la donazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una specifica indicazione dei fatti processuali rilevanti e del modo in cui le questioni sono state dedotte nei gradi di merito; in difetto, i motivi sono inammissibili.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di arricchimento senza causa è esperibile quando, sulla base degli accertamenti di merito, non risulti alcun titolo idoneo a giustificare il trasferimento patrimoniale, anche se in sede stragiudiziale siano state avanzate ricostruzioni diverse della vicenda.
  • Non vi è inversione dell'onere della prova se il giudice accerta, con valutazione delle prove, l'assenza di una causa debendi e respinge le diverse qualificazioni prospettate dalla parte che ha ricevuto la somma.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti senza violare il divieto di ultrapetizione, purché non introduca un diverso fatto costitutivo rispetto a quello dedotto in giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata o che si limita a reiterare le stesse tesi già respinte nei gradi di merito.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non specifichi adeguatamente dove e come la questione sia stata devoluta nei precedenti gradi di giudizio, in violazione dell'art. 366 c.p.c.
  • La censura che mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è inammissibile in cassazione, salvo vizi specifici della motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTransazioneImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaNullità

Testo integrale

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