Cassazione Civile, Ordinanza n. 13348/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nel procedimento per correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza di Cassazione, il difensore della parte già risultata vittoriosa nel merito ha segnalato che la statuizione sugli interessi legali conteneva un errore materiale: l'ordinanza aveva disposto la decorrenza degli interessi dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mentre, secondo quanto dedotto, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dal primo atto interruttivo/messa in mora, individuato nell'11 giugno 2001. La Corte ha preliminarmente ricostruito la disciplina della correzione degli errori materiali nei provvedimenti di legittimità, chiarendo le modalità di attivazione del procedimento e la differenza tra correzione d'ufficio e ricorso della parte interessata. Ha quindi verificato che, nel caso concreto, la procedura d'ufficio era stata correttamente instaurata e che l'errore segnalato era effettivamente materiale, perché la stessa ordinanza dava atto dell'esistenza di un atto interruttivo già idoneo a interrompere la prescrizione, sicché la decorrenza degli interessi dalla notifica dell'atto di citazione risultava incompatibile con la volontà effettiva del giudice e con gli atti di causa.
La decisione
La Corte ha accolto la correzione dell'errore materiale e ha ordinato che, sia nella motivazione sia nel dispositivo dell'ordinanza n. 29134/2022, la formula "oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado" sia sostituita con "oltre interessi legali dall'11 giugno 2001". Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento ai sensi dell'art. 288 c.p.c. Non sono state poste spese, ritenuta la natura lato sensu amministrativa e non contenziosa del procedimento.
Norme richiamate
Prevede la correzione, in qualsiasi tempo, degli errori materiali o di calcolo nei provvedimenti della Corte di cassazione, sia su ricorso della parte interessata sia d'ufficio, con ordinanza resa nel rispetto dell'art. 380-bis c.p.c.
Richiamati per affermare che, se la correzione non è attivata d'ufficio, la parte interessata deve proporre ricorso nelle forme ordinarie, con i conseguenti oneri processuali.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
La Corte deve pronunciare sulla correzione con ordinanza osservando il relativo rito camerale.
comma primo; comma secondo, n. 2
Nel caso di ricorso della parte interessata, sono necessari il deposito del ricorso notificato e della copia autentica del provvedimento da correggere, a pena di improcedibilità.
Impone alla cancelleria di annotare la correzione sull'originale del provvedimento corretto.
È richiamato solo per collegare la decorrenza degli interessi alla messa in mora; nel caso concreto la Corte ritiene errata l'indicazione della data di decorrenza perché incompatibile con il primo atto di messa in mora risultante dagli atti.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile è la divergenza evidente tra la volontà effettivamente formata dal giudice e la sua esteriorizzazione testuale, purché non incida sul contenuto sostanziale della decisione.
- Il procedimento di correzione non può essere utilizzato per modificare la decisione o introdurre una nuova valutazione del giudice: serve solo a riallineare il testo alla volontà già espressa.
- In materia di correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Cassazione, la parte interessata può agire con ricorso nei modi ordinari, mentre la correzione d'ufficio richiede un formale impulso del Presidente di sezione e l'apertura di un autonomo procedimento con contraddittorio curato dalla cancelleria.
- Se il procedimento è instaurato d'ufficio, gli adempimenti necessari alla sua trattazione gravano sulla cancelleria, inclusi la comunicazione alle parti e l'acquisizione del fascicolo originario.
- Quando la stessa decisione contiene un'affermazione da cui emerge un determinato fatto processuale decisivo, un diverso dato riportato in motivazione o nel dispositivo che lo contraddice può costituire errore materiale correggibile.
- La decorrenza degli interessi legali va collegata al momento effettivo della messa in mora o dell'atto interruttivo accertato in causa, e non a una data indicata per mero errore materiale.
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