Cassazione Penale, Ordinanza n. 09645/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. In fatto, la sentenza richiama un'incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente, indicata come elemento decisivo per ritenere il suo ruolo nella consumazione dell'illecito, essendo gli estremi della carta stati comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, in modo indistinto, tutti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), c.p.p. in relazione al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove a carico, sostanzialmente contestando la ricostruzione dei fatti e proponendo una lettura alternativa del merito. Con il secondo motivo ha dedotto, ancora in modo indistinto, tutti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), c.p.p. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e alla ritenuta eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e manifestamente infondato perché meramente reiterativo di censure già proposte in appello, già disattese con motivazione immune da vizi logici, e perché volto soltanto a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha inoltre valorizzato, in linea con i principi richiamati, l'incameramento del profitto su una carta intestata al ricorrente come elemento decisivo ai fini della sua responsabilità per truffa. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva motivato in modo adeguato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi, e perché la doglianza sulla pena mirava solo a una nuova valutazione della congruità sanzionatoria, non scrutinabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. a), b), c), d), e), c.p.p.
I motivi che si limitano a reiterare censure di merito già dedotte in appello, o che non si confrontano specificamente con la motivazione impugnata, sono non consentiti e, se manifestamente infondati, conducono all'inammissibilità del ricorso.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di prendere in considerazione analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito, né proporre una mera lettura alternativa delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone in cassazione questioni già devolute e disattese in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della responsabilità per truffa, l'incameramento del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato può costituire un indice probatorio di decisiva rilevanza per l'attribuzione del ruolo nel fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi o la prevalenza di elementi ostativi, senza dover confutare singolarmente ogni elemento prospettato dalla difesa.
- La censura sulla dosimetria della pena non è sindacabile in cassazione quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di congruità, salvo che la quantificazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →