Cassazione Penale, Ordinanza n. 21979/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per furto e utilizzo indebito di carta di credito in concorso. Dal testo emerge che il fatto concreto riguardava la sottrazione di una borsetta contenente una carta di credito lasciata nell'autovettura della vittima e il successivo utilizzo della carta per prelievi e acquisti presso un centro commerciale. La Corte di merito aveva valorizzato più elementi indiziari convergenti: l'intestazione e il possesso dell'auto a bordo della quale viaggiava la donna che materialmente sottraeva la borsetta, la somiglianza di questa donna con soggetti ripresi dalle videocamere, e soprattutto la partecipazione materiale della ricorrente alle operazioni di utilizzo della carta, avendola consegnata a terzi che eseguirono prelievo e acquisto. Il ricorso contestava la correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, ma secondo la Cassazione tale doglianza era sostanzialmente una reiterazione di censure già respinte e tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo dedotto mirasse, in realtà, a sollecitare una rivalutazione dei fatti e degli indizi secondo criteri diversi da quelli già adottati dal giudice di merito, il quale aveva invece motivato in modo logicamente e giuridicamente corretto la dichiarazione di responsabilità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata per il delitto di furto, rispetto al quale la motivazione di merito è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione nei termini richiesti dalla ricorrente
norma incriminatrice richiamata per l'utilizzo indebito di carta di credito; la Corte ne prende atto come titolo di responsabilità già valutato dal giudice di merito
presupposto della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 6402/1997 Sez. U, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
richiamato per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito abbia fondato la responsabilità su plurimi indizi convergenti e abbia esplicitato in modo логicamente coerente le ragioni del proprio convincimento, il controllo della Cassazione non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- La reiterazione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, se accompagnata da una richiesta di lettura alternativa delle prove, integra un motivo inammissibile nel giudizio di cassazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, al ricorrente sono poste a carico le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina processuale.
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