Cassazione Penale, Sentenza n. 19856/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di favoreggiamento personale aggravato ex art. 416-bis cod. pen., deducendo: 1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, contestando l'interpretazione delle intercettazioni; 2) mancata considerazione della condotta collaborativa resa nell'interrogatorio di garanzia e della mancanza delle esigenze cautelari e del pericolo di recidiva; 3) erronea applicazione dell'aggravante perché, secondo il ricorrente, la sua condotta sarebbe stata finalizzata solo a ingraziarsi la capo clan e limitata a rapporti di familiarità e a questioni legate a lavori edili, non a favorire consapevolmente un affiliato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la decisione, collegando le intercettazioni ai fatti (la denuncia del nipote contro l'affiliato Vacca, l'avviso dato a Maria Licciardi e la successiva latitanza di Vacca) e dimostrando la previsione e volontà dell'evento da parte dell'indagato. La Corte ha affermato che il movente (ingraziarsi la capo clan) non esclude il dolo richiesto per il favoreggiamento personale e che l'aggravante prevista dall'art. 378, comma 2, cod. pen. sussiste per il fatto che la persona favorita era membro dell'organizzazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione del pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla circostanza aggravante legata all'appartenenza dell'individuo favorito a un'associazione di tipo mafioso: la Corte ha considerato rilevante che la persona 'favorita' (Vacca) fosse affiliata al clan Licciardi, con effetto aggravante oggettivo ai sensi della giurisprudenza citata.
Norma che disciplina il favoreggiamento personale aggravato dall'appartenenza del soggetto favorito a un'organizzazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'aggravante non richieda un dolo specifico aggiuntivo e si verifichi per il mero fatto che il soggetto favorito appartenga al clan.
Norma sulla gravità indiziaria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la verifica della gravità indiziaria in Cassazione è ammessa solo in presenza di violazione di norme ovvero di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Norma sulle esigenze cautelari. La Corte ha confermato che l'accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari compete al giudice di merito e in sede di legittimità è sindacabile solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento (prolungamento della trattazione scritta in materia di misure cautelari), che ha disciplinato la modalità di svolgimento del procedimento senza discussione orale, come avvenuto nel presente caso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti relativi all'esecuzione delle statuizioni di condanna pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non svolge un riesame di merito: può censurare la decisione del giudice di merito solo per violazione di norme o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; le diverse valutazioni dei fatti e delle fonti probatorie rientrano nella sfera del giudice di merito.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali costituiscono elementi di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; in sede di legittimità è ammesso il sindacato solo se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo a dolo generico: il movente soggettivo (per esempio l'intento di accattivarsi la stima di un capo clan) non esclude il dolo e non trasforma il reato in uno a dolo specifico. Se l'atto consiste nell'avvisare un affiliato di una denuncia e ciò agevola l'elusione delle ricerche, può integrarsi il favoreggiamento aggravato dall'appartenenza mafiosa.
- L'aggravante prevista per il favoreggiamento di persona appartenente a un'organizzazione mafiosa (art. 378, comma 2) ha natura oggettiva e sussiste quando la persona favorita sia parte dell'organizzazione; non è necessario dimostrare uno scopo ulteriormente specifico oltre alla consapevolezza di agevolare la sottrazione o l'occultamento.
- Per giustificare una misura cautelare (es. arresti domiciliari) il giudice di merito deve motivare specificamente le esigenze cautelari e la prognosi di pericolosità (recidiva o reiterazione), collegandole agli elementi probatori; in simili ricorsi la Suprema Corte verifica la congruità e logicità di tale motivazione, non la diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa.
- Le critiche meramente critiche o la proposta di una diversa interpretazione delle stesse risultanze probatorie, senza dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione, sono inammissibili in sede di legittimità.
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