Cassazione Civile, Ordinanza n. 15724/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio una compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente derivati dalla mancata restituzione di euro 30.000, somma versata quale premio unico per una polizza sulla vita stipulata tramite un agente di zona e poi risultata priva del contratto e del versamento effettivo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma nelle more entrambe le parti avevano depositato note congiunte dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della lite perché la controversia era stata transatta, chiedendo la definizione con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato la sopravvenuta definizione transattiva della controversia e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio di legittimità. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, richiamando il principio secondo cui, quando nel corso del giudizio di cassazione le parti definiscono convenzionalmente la lite, la Corte deve prendere atto della cessazione della materia del contendere e non può ricondurre la situazione a una sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Ha inoltre dato atto della rinuncia alla rifusione delle spese processuali e dell'insussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione
richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite per escludere che la definizione transattiva della lite integri una delle tipologie di decisione previste dalla norma
richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite per escludere la riconduzione del caso a questa tipologia di decisione
richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite per escludere la riconduzione del caso a questa tipologia di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
la natura della pronuncia esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro per l'eventuale ulteriore importo del contributo unificato
S.U. 11 aprile 2018 n. 8980
segnala che, in caso di accordo convenzionale che definisca la controversia in Cassazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata
Cass., sez. L, 2 ottobre 2019 n. 24632
richiamata come arresto conforme che prosegue la linea interpretativa sulla cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono convenzionalmente la controversia e dichiarano sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo transattivo non va qualificata come inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la vicenda esce dalle tipologie decisorie ordinarie previste dagli artt. 382, 383 e 384 c.p.c.
- Quando le parti rinunciano espressamente alla rifusione delle spese, la Corte ne prende atto e può escludere la regolazione delle spese in favore di una parte.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta che non sussistano i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, se dovuto.
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