Cassazione Penale, Sentenza n. 21913/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del 01/09/2023 del giudice dell'esecuzione che ha rideterminato la pena principale (da anni quattro e multa a anni due e mesi dieci di reclusione) a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali (art. 649 c.p.p.) e denunzia violazione del divieto di "ne bis in idem", sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha considerato che la Corte d'appello di Catania, in qualità di precedente giudice dell'esecuzione, il 21/06/2022 aveva già accolto analoga istanza, così configurando una riproposizione della stessa richiesta senza nuovi elementi.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Procuratore e annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. La decisione si fonda sul principio del ne bis in idem applicabile anche nella fase di esecuzione e sul principio di preclusione processuale; la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione ha omesso di tener conto della precedente ordinanza della Corte d'appello del 21/06/2022 che aveva già esaminato e accolto analoga istanza, e pertanto l'ordinanza del 01/09/2023 deve essere annullata.
Norme richiamate
Norma che riguarda il divieto di un secondo giudizio; invocata per sostenere l'irregolarità di una nuova decisione esecutiva quando già esiste un precedente sul medesimo oggetto.
Richiamato come espressione del principio generale sul divieto di conflitti positivi di competenza e sul principio del ne bis in idem nel processo penale.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta al giudice dell'esecuzione l'inammissibilità delle richieste che siano mera riproposizione, basate sui medesimi elementi di altra già rigettata; usata per giustificare la preclusione processuale e per arginare richieste meramente dilatorie.
Richiamato come parte della disciplina relativa alla pluralità di sentenze per il medesimo fatto, nel quadro del principio ne bis in idem.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sul regime sanzionatorio degli stupefacenti; la sua parte è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) con effetto sulla determinazione della pena applicabile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 73 che prevedeva la pena minima di anni otto, con conseguente retroazione sulla determinazione delle pene di reato per il periodo interessato.
Precedente giurisprudenziale: Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009 (Anello, Rv. 242533)
Richiama l'orientamento secondo cui l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. mira a prevenire richieste dilatorie e consente di dichiarare inammissibili riproposizioni basate sugli stessi elementi.
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem e la regola di preclusione operano anche nella fase di esecuzione: una richiesta esecutiva che sia mera riproposizione di altra già decisa deve essere dichiarata inammissibile.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare l'esistenza di precedenti provvedimenti esecutivi sullo stesso oggetto e a valutare se la nuova istanza apporti elementi nuovi; in mancanza di nuovi elementi la riproposizione può essere bloccata ex art. 666, comma 2, c.p.p.
- La declaratoria di incostituzionalità che incide sulla determinazione della pena legittima la rideterminazione della pena, ma non autorizza procedure ripetute se la materia è già stata definita in sede esecutiva con le stesse premesse.
- In caso di conflitto tra provvedimenti esecutivi precedenti, è necessario richiamare e motivare espressamente le ragioni per cui non si riconosce la preclusione (ad es. nuovi elementi, profili procedurali differenti), altrimenti la decisione può essere annullata per vizio procedurale.
- Per il difensore o il pubblico ministero, prima di proporre o contestare una nuova istanza esecutiva, è fondamentale ricercare la storia processuale esecutiva per evitare riproposizioni inutili o per fondare adeguatamente la novità dell'istanza.
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