Sentenza del 27/12/2019 n. 34477 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva irrogato a S.G. una sanzione di 59.852 euro per l'omessa dichiarazione dei redditi e, in particolare, per la mancata compilazione del quadro RW, relativa a capitali che il contribuente avrebbe investito all'estero affidandoli a F.I. Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, lamentando principalmente la mancata comunicazione della data di trattazione dell'appello, con conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. Ha inoltre contestato la valutazione della prova sull'investimento estero e la dichiarazione di tardività della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la mancata comunicazione al contribuente della data dell'udienza, almeno trenta giorni prima, costituisce una violazione essenziale del diritto di difesa e determina la nullità del procedimento e della sentenza. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché valuti anche la documentazione prodotta in primo grado e accerti se vi sia stato effettivamente un investimento all'estero. La Commissione dovrà inoltre decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
La comunicazione della data di trattazione è un adempimento essenziale per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa. La sua omissione comporta la nullità della decisione, sia per l'udienza pubblica sia per la trattazione in camera di consiglio.
Le regole sulla comunicazione della data di trattazione previste per il giudizio di primo grado si applicano anche al giudizio di appello.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32, comma 2
Fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative.
La comunicazione tempestiva dell'udienza consente alle parti di depositare memorie e di esercitare pienamente le proprie facoltà difensive.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 33, comma 1
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza.
La trattazione avviene normalmente in camera di consiglio, salvo richiesta di udienza pubblica presentata nei termini; in ogni caso deve essere comunicata la data di trattazione.
Art. 24 Cost.
La mancata conoscenza della data dell'udienza impedisce alla parte di partecipare al processo e di difendersi, determinando una lesione del diritto costituzionale di difesa.
Art. 111 Cost.
Il principio del giusto processo e del contraddittorio impone che le parti siano poste in condizione di conoscere e partecipare alla trattazione della controversia.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
La questione della produzione di nuovi documenti in appello è stata prospettata dal contribuente, ma non è stata esaminata dalla Corte per effetto dell'assorbimento del motivo; il giudice del rinvio dovrà comunque valutare la documentazione presente nel fascicolo d'ufficio.
Nel ragionamento richiamato dalla sentenza, i principi generali sulle nullità processuali supportano la necessità di verificare se l'irregolarità abbia compromesso le garanzie difensive; in questo caso la mancata comunicazione dell'udienza ha prodotto una nullità lesiva del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la parte deve ricevere la comunicazione della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza; l'omissione, se non sanata e se lesiva del diritto di difesa, comporta la nullità della sentenza.
- La regola vale sia per la trattazione in udienza pubblica sia per quella in camera di consiglio e si applica anche al giudizio di appello.
- Quando la sentenza è nulla per mancata comunicazione dell'udienza, la cassazione può rinviare la causa al giudice tributario affinché sia garantito il contraddittorio e siano esaminate le questioni non ancora adeguatamente valutate.
- La nullità processuale non conduce necessariamente al rinvio se la controversia può essere decisa sulla base di una questione esclusivamente giuridica; il rinvio è invece necessario quando occorre un nuovo esame dei fatti o delle prove.
- Nel caso concreto, il giudice del rinvio dovrà verificare l'effettiva esistenza dell'investimento all'estero e valutare la documentazione inserita nel fascicolo, anche se prodotta tardivamente in primo grado.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sulla debenza della sanzione: il contribuente ha ottenuto l'annullamento della sentenza per un vizio processuale, ma il merito dovrà essere nuovamente esaminato.
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