Sentenza del 27/12/2019 n. 9483 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la chiusura d’ufficio della propria partita IVA e il successivo diniego implicito di autotutela. Ha sostenuto, tra l’altro, la violazione dell’art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, per mancata comunicazione della chiusura, l’errata valutazione dei fatti e del giudicato esterno, il difetto di motivazione e l’impugnabilità del diniego di autotutela. In particolare, ha contestato che l’Amministrazione avesse considerato l’impresa inattiva, evidenziando l’esistenza di beni, organizzazione, rapporti bancari, un dipendente e attività di rappresentanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e dichiarato illegittimo il provvedimento di chiusura della partita IVA. Ha ritenuto che l’art. 35, comma 15-quinquies, consenta la chiusura d’ufficio solo nei confronti di soggetti che non abbiano esercitato alcuna attività nelle tre annualità precedenti, e non possa essere utilizzato come strumento sanzionatorio per contestare irregolarità fiscali o presunte condotte fraudolente. Nel caso concreto, la società non poteva essere considerata completamente inattiva, poiché disponeva di un ufficio, dotazioni informatiche, attività svolta presso l’abitazione del legale rappresentante, un dipendente, un procacciatore d’affari e conti correnti aziendali. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972
L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.
La norma riguarda esclusivamente i soggetti completamente inattivi per le tre annualità precedenti. Non può essere applicata per sanzionare attività esistenti ma ritenute irregolari, fraudolente o non pienamente conformi alla normativa tributaria.
Art. 52, D.Lgs. n. 546/1992
È stato richiamato quale fondamento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.
Art. 19, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza rileva dubbi sulla riconducibilità del provvedimento di chiusura della partita IVA agli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ma considera ormai non rilevabile il difetto di giurisdizione, poiché il primo giudice aveva implicitamente affermato la propria giurisdizione senza impugnazione sul punto.
Art. 23, comma 22, D.L. n. 98/2011
È richiamato in relazione alla precedente previsione della giurisdizione esclusiva del giudice tributario sulla materia, ritenuta non più vigente al momento rilevante.
Massime di principio
- La chiusura d’ufficio della partita IVA per inattività presuppone l’assenza effettiva di esercizio dell’attività per il periodo previsto dalla legge; non è sufficiente dimostrare irregolarità fiscali, sospetti di frode o una dichiarazione dell’attività superiore a quella realmente svolta.
- L’Amministrazione deve valutare concretamente tutti gli elementi indicativi dell’esistenza di un’attività economica, come locali, beni aziendali, strumenti informatici, dipendenti, collaboratori, rapporti bancari e attività commerciale o professionale.
- La procedura di chiusura della partita IVA ha una funzione prevalentemente anagrafica e di aggiornamento degli archivi, non può essere trasformata in una sanzione anticipata o definitiva per violazioni tributarie ancora da accertare.
- Anche un’attività ridotta, svolta presso l’abitazione del titolare o con un’organizzazione minima, può essere sufficiente a escludere la completa inattività richiesta per la chiusura d’ufficio.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe documentare in modo puntuale l’effettivo svolgimento dell’attività, conservando prove relative a sedi, beni, contratti, dipendenti o collaboratori, conti correnti, fatture, comunicazioni e strumenti utilizzati.
- La questione della giurisdizione e dell’impugnabilità dell’atto deve essere sollevata tempestivamente, poiché la mancata contestazione nei gradi precedenti può impedire il successivo rilievo del difetto di giurisdizione.
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