Sentenza del 27/12/2019 n. 34481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2005, con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per: plusvalenze ritenute non dichiarate derivanti dalla cessione di alcuni beni (mobili d'ufficio, impianti di allarme e impianto telefonico) insieme a un complesso industriale; maggiori rimanenze finali di materie prime; e ricavi presumibilmente non contabilizzati connessi allo smaltimento di materiali. WI ha contestato, tra l'altro, l'errata esclusione dei beni dalla cessione, il rischio di doppia imposizione, la corretta valorizzazione a zero delle rimanenze obsolete destinate alla distruzione, gli errori di calcolo e l'insussistenza delle anomalie relative ai formulari di smaltimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il sesto, l'ottavo e il nono motivo di ricorso; ha rigettato il settimo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo insufficiente sia sull'inclusione dei beni nella cessione e sull'eventuale ulteriore plusvalenza, sia sul valore e sulla quantificazione delle rimanenze, sia sulle presunte anomalie nello smaltimento dei materiali e sulla conseguente presunzione di ricavi non dichiarati. La sentenza è stata cassata nelle parti interessate e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell'accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86
Disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni d'impresa. La Corte ha stabilito che occorre prima accertare se i beni fossero effettivamente compresi nella cessione del complesso industriale e se il loro valore fosse già incluso nella plusvalenza dichiarata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 92, comma 5
Rileva per la valutazione delle rimanenze finali. La Corte ha precisato che l'Agenzia delle entrate può effettuare una propria valutazione delle rimanenze, ma il giudice deve esaminare concretamente le prove sul loro valore effettivo, sull'obsolescenza e sugli eventuali errori di quantificazione.
Codice civile, art. 2426
Riguarda i criteri di valutazione delle poste di bilancio, comprese le rimanenze. La Corte non ha accolto la censura di violazione di legge, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla concreta valutazione dei beni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
Disciplina la fatturazione delle operazioni. La necessità di una fatturazione separata dei beni dipendeva dall'accertamento preliminare che essi fossero estranei alla cessione del complesso industriale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163
È stato invocato dalla contribuente in relazione al divieto di doppia imposizione, questione rimasta assorbita perché subordinata alla verifica dell'effettiva inclusione dei beni nella cessione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
È stato richiamato dalla contribuente nel quadro delle censure relative alla determinazione della plusvalenza e alla pretesa duplicazione dell'imposizione; la questione non è stata esaminata definitivamente.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare l'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi. La Corte ha ritenuto carente la motivazione della CTR perché non aveva esaminato le specifiche deduzioni e la documentazione della società.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione sostiene che determinati beni non rientrano in una cessione unitariamente fatturata, il giudice deve esaminare il contratto, la fattura, la natura e la funzione dei beni e spiegare perché essi siano autonomi rispetto all'operazione principale.
- Non è sufficiente affermare che una posta costituisce una maggiore rimanenza o un ricavo non dichiarato: devono essere valutate le contestazioni del contribuente, la documentazione prodotta, il valore effettivo dei beni e gli eventuali errori di calcolo.
- L'Agenzia delle entrate può rideterminare il valore delle rimanenze anche diversamente dal bilancio, ma la pretesa deve essere sorretta da una valutazione concreta e il giudice deve confrontarla con le prove sull'obsolescenza, sulla destinazione alla distruzione e sul valore di mercato.
- Le presunzioni fiscali basate su anomalie nei formulari o sull'attività dei soggetti incaricati dello smaltimento devono essere confrontate con documenti come visure camerali, autorizzazioni e formulari regolarmente compilati; il giudice deve spiegare perché tali elementi non superino o non indeboliscano la presunzione.
- Il divieto di doppia imposizione può essere valutato solo dopo aver chiarito la struttura economica dell'operazione e se il valore dei beni sia già stato incluso nella plusvalenza complessiva.
- La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non equivale alla vittoria definitiva sul merito: la controversia deve essere riesaminata dal giudice di rinvio, che potrà confermare, ridurre o annullare la pretesa fiscale sulla base degli accertamenti richiesti.
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